mercoledì 2 ottobre 2019

Il differimento di dodici mesi della decorrenza stabilito dal DL 78/2010 si può applicare anche alla pensione di vecchiaia anticipata VO80%: Cassazione, sentenza n° 20463/2019)




Con la sentenza numero 20463 del 30 settembre 2019 la Corte di Cassazione legittima pienamente sul piano giuridico il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, cioè coloro che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.
Come noto i lavoratori del settore privato in considerazione della peculiarità condizione sanitaria hanno mantenuto la facoltà di ritirasi in anticipo rispetto all'ordinaria età di vecchiaia facendo salva la normativa antecedente alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992). 
Tale normativa consentiva sino al 31 dicembre 2012 il pensionamento con 60 anni gli uomini e 55 anni le donne unitamente a 20 anni (di regola) di contribuzione; dal 2013 a causa dell'aumento legato alla speranza di vita Istat i requisiti anagrafici sono stati innalzati di tre mesi, dal 2016 di altri quattro mesi e dal 2019 di altri cinque mesi. 
Attualmente, pertanto, i requisiti anagrafici sono pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne (contro l'età standard di 67 anni prevista per la generalità degli altri lavoratori). 
Allo sconto ha fatto da contraltare la presenza, però, di una finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi) sin dal 1° gennaio 2011 che, in sostanza, differisce di un anno l'erogazione del primo rateo di pensione una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi appena descritti.
Alla Corte di Cassazione era stato chiesto di pronunciarsi proprio sulla legittimità del citato meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo di pensione a seguito di un ricorso di un invalido contro l'Inps. 
Secondo la difesa del pensionato, infatti, l'articolo 12 del DL 78/2010 non aveva incluso il trattamento di vecchiaia anticipato tra quelli a cui si sarebbe dovuto applicare il regime delle finestre dal 1° gennaio 2011 e, pertanto, nel caso di specie la pensione di vecchiaia anticipata avrebbe dovuto avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi sopra descritti e non decorsi ulteriori 12 mesi. 
Come riconosciuto dall'Inps.

La decisione:
Secondo la Cassazione la tesi del pensionato va respinta. 
Nelle motivazioni i giudici spiegano che lo stato di invalidità costituisce esclusivamente una condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base dei requisiti di età vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992. 
Ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che resta un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente distinto rispetto ai trattamenti diretti di invalidità (come l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità). 
Pertanto va rigettato il tentativo della difesa di ascrivere il trattamento in questione nella categoria dei trattamenti di invalidità per i quali, come noto, non sono previsti differimenti di alcuna sorta.
Né è possibile, d'altro canto, sostenere che, per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 del DL 78/2010. 
 Nessun argomento contrario, concludono i giudici, può essere peraltro tratto dalla normativa successiva, dettata dalla Riforma Fornero (legge n. 214 del 2011 di conversione del d.l. n. 201 del 2011), che ha eliminato, in via generale, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (di anzianità) che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti assai più gravosi, rispetto al passato, per l'accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente in alcuni specifici casi e senza mai menzionare i pensionati di invalidità anticipata. 
Che pertanto sono rimasti soggetti al meccanismo di differimento.

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