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lunedì 9 dicembre 2019

Solo l'INPS può agire in giudizio per ottenere il versamento dei contributi previdenziali; La pregressa transazione lavorativa inibisce la richiesta di risarcimento danno ex art. 2116 c.c. (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 6124/2019)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Oggetto del contendere riguardava la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali che la ricorrente - bypassando totalmente l'INPS - pretendeva fosse effettuato dal datore di lavoro.

Nel caso specifico, quindi, già in primo grado (Tribunale di Napoli Nord), quali resistenti, avevamo ottenuto un'importante vittoria con il rigetto delle pretese avanzate da parte ricorrente.

La soccombente nel primo giudizio però non si arrendeva ed impugnava la Sentenza; ci costituivamo quindi nel giudizio con appello incidentale chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio, totalmente compensate in primo grado.

Con il provvedimento decisorio, la Corte d'Appello  - nel condannare l'appellante alle spese processuali e ad un ulteriore importo a titolo di C.U. - ha rigettato l'impugnazione, stabilendo che solo l'INPS può chiedere il versamento dei contributi previdenziali ed agire in giudizio per ottenerlo.

Interessante anche la parte in cui il collegio specifica che, essendo intervenuta un pregressa transazione lavorativa tra le parti, all'appellante è anche inibita  una potenziale richiesta del risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c.    

Carmine Buonomo