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giovedì 22 luglio 2021

Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)

In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.

Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.

Buona lettura

Carmine Buonomo

mercoledì 28 aprile 2021

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)

Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK),  l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.

Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.

Carmine Buonomo 



martedì 15 dicembre 2020

Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.

Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.

L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.

Carmine Buonomo 

giovedì 3 dicembre 2020

Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)


In tema di indebiti previdenziali, e precisamente di richiesta restituzione somme percepite a titolo di indennità Naspi, allego una interessantissima Sentenza del Tribunale di Bari, G.L. d.ssa A. Vernia, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Francesco Luigi de Cesare dell'omonimo foro. 

Questi, in estrema sintesi i fatti:

  • Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
  • In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
  • Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla fruizione della stessa;
Nel caso di specie, a prescindere dall’estrema genericità degli addebiti INPS e della singolarità del comportamento dell’Istituto (che dapprima accerta la sussistenza dei requisiti di legge, erogando l’acconto NASPI, e poi ne nega l’esistenza (reclamandone la restituzione), è possibile che l’addebito dell’INPS derivi dall’errore commesso dal ricorrente che, all’atto della compilazione della domanda amministrativa, non aveva segnalato l’esistenza di altro rapporto di lavoro part-time con la ditta "B", che, pur non ledendo il diritto alla NASPI, ne avrebbe giustificato una percezione ridotta. 
Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che l’Istituto era ben a conoscenza di tale circostanza, in quanto, come si evince dall’estratto contributivo INPS, il rapporto di lavoro con "B" era in essere sin dal 1.1.2013, ragion per cui gli uffici amministrativi dell’Ente di Previdenza, che riceve ogni 15 giorni gli Emens da parte dal datore di lavoro, con indicazione della forza lavoro impiegata, oltre ai relativi contributi (come risulta dal citato estratto), avrebbero potuto accertare l’esistenza dello stesso, e ridurre proporzionalmente l’indennità NASPI.  
Invece essi dapprima hanno accertato la sussistenza di tutti i requisiti, e poi, a distanza di quasi un anno, li hanno negati.   

Buona lettura
Carmine Buonomo

martedì 13 ottobre 2020

L'indebito assistenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei succesivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Tribunale Palermo, Sentenza 3896/2019)

In riferimento all'oggetto ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Palermo, gentilmente condiviso dal collega avv. Erasmo Tarantino e diffuso dall'amico e collega avv. Claudio La Cavera sulla propria pagina Facebook "Invalidità Civile - Gratuito Patrocinio - Palermo e Provincia".

Nel caso specifico si controverteva su un ingente indebito su prestazione di invalidità civile (circa € 19.500,00).

Il Tribunale di Palermo, ispirandosi al principio delineatosi da Cassazione, Sentenza n° 28771/2018 e successivamente confermato da Cassazione, Sentenza n° 10642/2019 ha annullato la richiesta di indebito avanzata dall'INPS, affermando che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso di dolo.

Carmine Buonomo 


martedì 7 maggio 2019

Insussistenza degli indebiti INPS carenti di indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1292/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 1292/2019, R.G. 9524/2015) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio dove il sempre ineccepibile G.L. dr. G.A. Rippa, anche sulla scorta del'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (Cass. Sez. L. Sentenza 198/2011), ha sancito l'insussistenza dell'indebito quando l'Istituto ometta di indicare le ragioni della richiesta di ripetizione e l'istante non abbia avuto, pertanto, conoscenza dei motivi che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.

Buona lettura.

Carmine Buonomo

venerdì 27 gennaio 2017

Indebito da trasformazione di pensione provvisoria in definitiva: la legittimità dell'azione di recupero va valutata caso per caso


Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti sono spesso chiamate a risolvere controversie aventi ad oggetto indebiti pensionistici. 

Le casistiche sono molteplici, ma la tipologia sicuramente più diffusa è quella relativa al conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva a carico dello Stato.

Il legislatore, al fine di salvaguardare la continuità tra lo stipendio percepito in servizio e il primo rateo pensionistico ha previsto, all’art. 162 del D.P.R. 1092/73, che il trattamento venga immediatamente liquidato in via provvisoria per poi procedere ai necessari aggiustamenti in sede di definitiva. 

Proprio nel caso di liquidazione definitiva di importo minore si verifica questa problematica di indebiti. 

La questione è particolarmente aggravata dal fatto che tra la liquidazione dei due trattamenti possono decorrere svariati anni.

L’Istituto previdenziale, doverosamente, richiede la restituzione di quanto effettivamente versato in più rispetto all’importo dovuto. 

I pensionati, spesso ignari delle modalità di calcolo della prestazione ricevuta, a loro volta cercano tutele giurisdizionali. 

Da un punto di vista normativo viene spesso evocato il principio contenuto nell’art. 206 del D.P.R. 1092/73, il quale dispone che nel caso di revoca o modifica del provvedimento (come testualmente recita il titolo IV del medesimo DPR) non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato. 

Il richiamo a tale disciplina però è errato e fuorviante, non potendo trovare applicazione all’ipotesi in argomento; più esattamente nella fattispecie non vi è alcuna norma che affronti la questione.

giovedì 29 settembre 2016

Indebito pensionistico, genericità della richiesta ed inversione dell'onere probatorio (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6466/2016)


Sempre in tema di indebito previdenziale ed assistenziale (LINK1, LINK2), allego un ulteriore, interessantissimo, precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6466/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Giordana Golino.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

Carmine Buonomo


mercoledì 2 dicembre 2015

Indebito Inps: come opporsi alle richieste di restituzione (intervista avv. Carmine Buonomo)


https://player.vimeo.com/video/147299233

Clicca sull'immagine per visualizzare l'intervista

Sono frequenti negli ultimi tempi le richieste che l’Inps sta facendo ai pensionati, relative ad indebiti assistenziali e previdenziali.

Occorre innanzi tutto rivolgersi ad un avvocato esperto in materia previdenziale affinchè possa valutare la possibilità o meno di contestare una richiesta di indebito. 

A questo punto vanno fatte alcune considerazioni preliminari.

Innanzitutto occorre chiarire che le richieste di indebito sono soggette a prescrizione decennale, ossia l’Inps ha 10 anni di tempo per poter richiedere al cittadino la restituzione di somme indebitamente percepite. 



Fa eccezione al regime di prescrizione decennale solo la richiesta contributiva per cui l’Inps ha cinque anni di tempo (e piú precisamente 5 anni e 1/2) per poter richiedere il pagamento di contributi non versati.

Altro punto da valutare sono le richieste di restituzione per indebiti reddituali. 

La normativa attuale prevede che l’Inps paghi le prestazioni per l’anno in corso e l’anno seguente provveda a richiedere i dati reddituali e sulla base degli stessi, procede ad un conguaglio. 

Sovente però capita che l’Inps, dopo tale comunicazione, provvede a chiedere la restituzione di somme, anche ingenti. 

Dunque, per evitare che tali richieste di restituzione pervengano dopo un numero di anni spropositati, una legge del 1991 ha previsto che l’Inps, salvo il dolo del percipiente, ha solo un anno di tempo, dalla ricezione dei dati reddituali, per poter richiedere indietro le somme indebitamente erogate.

Infine, un altro punto importante da tenere in considerazione in presenza di una richiesta di indebito Inps, riguarda l’onere della prova nei giudizi di opposizione. 

Infatti, fino al 2008 la giurisprudenza dominante riteneva che nei giudizi di opposizione dovesse essere l’Inps a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. 

Nel 2010 la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU, sent. n° 18046/2010) ha invece stabilito che non dev’essere più l’Istituto a provare i fatti costitutivi ma il cittadino. 

Tuttavia, bisogna segnalare un'interessantissima pronuncia della Cassazione, la n. 198 del 2011, in cui la Corte ha ritenuto che, sebbene sia il cittadino a dover provare la legittimità delle somme che ha percepito, l’Inps deve porlo in condizione di potersi difendere. 

Ne deriva che sono illegittime tutte quelle richieste avanzate dall’Istituto che mancano di dati contabili o in ogni caso di qualsiasi riferimento logico/matematico per poter valutare la bontà della richiesta.

venerdì 13 novembre 2015

Relazione / vademecum indebiti previdenziali ed assitenziali


A seguire copia della mia relazione al convegno tenutosi l'11/11/2015 presso l'Auditorium del Tribunale di Napoli.

La relazione, strutturata sotto forma di vademecum, potrà essere d'aiuto all'avvocato per valutare normativamente la possibilità di contestazione di eventuali richieste di indebito previdenziali o assistenziali.

A seguire il file in formato PDF liberamente scaricabile.

martedì 10 novembre 2015

Incomprensibili e quindi illegittime le pretese restitutorie INPS per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed inequivoci (Cassazione, Sez. L, Sentenza n° 198/2011)


Con la Sentenza n° 198/2011 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione esprime il suo autorevolissimo parere sulla circostanza che l'assoluta genericità dei provvedimenti restitutori emessi dall'INPS in via amministrativa non consente in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria.

L'aspetto interessante della questione è che la Suprema Corte - pur avallando in toto l'orientamento espresso dalle S.S.U.U. con Sentenza n° 18046/10 secondo cui "in tema di indebito, in caso di richiesta di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'attore processuale ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto" - ha statuito fermamente che nel caso specifico la sentenza impugnata aveva correttamente accertato che "del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'INPS indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci".

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF