Allego un'interessantissima ordinanza ex art. 700
c.p.c., gentilmente trasmessami dal collega avv. Erasmo Foraci del foro di Caltagirone, ed emessa in un giudizio da lui patrocinato avverso un blocco arbitrario di
prestazioni assistenziali da parte dell'INPS.
Il ricorrente è stato rappresentato nel giudizio in oggetto dal protutore, in quanto condannato all'ergastolo per il reato di cui all'art. 416
bis c.p. ed attualmente sconta la pena al proprio domicilio per incompatibilità al
regime carcerario.
Lo stesso è titolare di pensione per cieco civile e di indennità di accompagnamento.
L'Inps ha operato il blocco arbitrario applicando La L. n° 92
del 28 giugno 2012.
L'Inps con messaggio datato 5 giugno 2017 n. 2302, ha arbitrariamente
proceduto alla sospensione di tutte le prestazioni assistenziali in capo ai
soggetti ricadenti delle fattispecie di cui al comma 58 dell'art. 2 L. n.
92/2012 (sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 270 bis, 280,289 bis,
416 bis, 416 ter e 422 c.p.).
La sospensione ad nutum operata dall'INPS è da considerarsi
illegittima e contra legem, in quanto l'istituto arbitrariamente ha proceduto
in via cautelare, sparando nel mucchio, senza alcuna verifica previa
delle prestazioni assistenziali in questione, riguardo a decorrenza e tipologia
delle stesse.