martedì 12 dicembre 2017

Finalmente la Cassazione limita, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (Cassazione, ordinanza n° 24956/2017)


Già in tempi non sospetti (si veda questo mio articolo al seguente LINK) ebbi modo di affrontare l'argomento della compensazione delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza, prospettando una semplicissima soluzione che, a mio avviso, ci avrebbe aiutati a risolvere definitivamente il problema.

La compensazione integrale delle spese di giudizio nel caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante, com’è noto, trae origine da un orientamento giurisprudenziale della Cassazione. 

In particolare, la motivazione addotta nella quasi totalità dei suddetti provvedimenti è, in linea di massima, la seguente: “l’insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011)”. 

E’ importante sottolineare, però, nel luglio 2011 il legislatore è intervenuto sui criteri di liquidazione dei compensi nelle controversie di natura previdenziale ed assistenziale. 

In particolare l’ art 152 disp. att. cpc è stato profondamente innovato dall’art. 38 comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo che: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. 

Premesso ciò si rendono necessarie alcune brevi considerazioni.

In primo luogo: come si calcola il valore della prestazione dedotta in giudizio? 

Dopo un periodo intermedio in cui si era ritenuto corretto assimilare le prestazioni previdenziali ed assistenziali alle rendite temporanee o vitalizie di cui all’art. 13 cpc, e quindi cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci, recentemente la Cassazione a S.S.U.U. (Sentenza n° 10454/2015) ha definitivamente statuito che per le controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa e, di conseguenza, la liquidazione dei compensi vada parametrato sulle somme dovute per due annualità mentre per le prestazioni previdenziali resta fermo il criterio del decennio. 

In secondo luogo: cosa succede se, in corso di causa, il CTU dovesse fissare la decorrenza dello stato invalidante ad epoca successiva alla domanda amministrativa? 

Omettendo qualsiasi considerazione personale sulla deprecabile prassi di fissare la decorrenza non dalla domanda amministrativa ma solo da epoca successiva o addirittura dalla visita medico-legale (cosa che dovrebbe avvenire in casi eccezionali ed ampiamente motivati così come, del resto, è stato stabilito anche dalla Cassazione: si veda, da ultima, la Sentenza 1475/2002) - in questo caso, il valore della prestazione dedotta in giudizio - ai fini della liquidazione dei compensi - andrà semplicemente ricalcolato rispetto alla quantificazione iniziale. 

In tal caso, infatti, bisognerà semplicemente conteggiare il numero di mensilità riconosciute, partendo dalla decorrenza di cui alla CTU sino all’attualità. 

Prendiamo, ad esempio, una causa per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con domanda amministrativa maggio 2012 e riconoscimento CTU dal febbraio 2015: in tal caso il valore originario che era di circa € 13.000 (due annualità), successivamente al deposito della CTU dovrà semplicemente essere ricalcolato fino ad ottobre 2015 e quindi corrisponderà ad 8 mensilità (€ 4.000 circa). 

In terzo luogo: come si quantificano i compensi spettanti all’avvocato per l’attività giudiziaria profusa? 

I compensi professionali forensi sono stati radicalmente innovati con D.M. 55/2014. Tale decreto ha previsto la sostituzione del vecchio binomio diritti / onorari con una più snella determinazione di parametri forensi rapportati a scaglioni di valore e la statuizione di “valori medi” cui il giudice deve, salvo eccezioni motivate, tenere conto (art. 19 D.M. 55/14). Inoltre le “tabelle parametri forensi” allegate al suddetto D.M. hanno previsto specifiche ipotesi per le “cause di previdenza” (punto 4) e per i “procedimenti di istruzione preventiva” (punto 9). Le cause di previdenza (es. opposizione a indebito INPS, infortuni sul lavoro, Vo 80%, etc) prevedono vari scaglioni partendo dal primo che va da € 0 ad € 1.100, al secondo da € 1.100,01 ad € 5.200 e così via.

I procedimenti di istruzione preventiva (ATPO ex art. 445 bis cpc), invece, prevedono vari scaglioni partendo dal primo che va da € 0 ad € 5.200,00 al secondo da € 5.200,01 ad € 26.000 e così via. 

Tornando all’esempio precedente (riconoscimento indennità di accompagnamento con giudizio ex art. 445 bis cpc e quantificazione economica della prestazione riconosciuta in giudizio pari ad € 4.000 circa), ai sensi dell’art. 152 disp. att. cpc, il giudice dovrebbe liquidare i compensi all’avvocato antistatario secondo la voce “9. Procedimenti istruzione preventiva”, scaglione da € 0 ad € 5.200, e quindi per un totale di € 805,00 (€ 200,00 fase studio + € 270,00 fase introduttiva + € 335,00 fase istruttoria) oltre spese generali 15%, CPA ed IVA. 

A distanza di poco più di due anni dalle mie osservazioni, la Cassazione con ordinanza n° 24956/2017 sembra aver posto finalmente un punto fermo all'annosa questione, recependo in toto la mia ricostruzione giuridica e stabilendo (massima non ufficiale) che il valore della causa (due annualità per le assistenziali e dieci per le previdenziali) ed il valore della prestazione dedotta in giudizio, costituiscono un limite massimo, dovendo la liquidazione delle spese adattarsi alla minore entità del "decisum". 

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per aver condiviso con tutti noi questo "illuminante" provvedimento giurisprudenziale.

Carmine Buonomo




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