venerdì 10 maggio 2019

Fatturazione avvocato antistatario: contestazioni Agenzia Entrate


Molti colleghi, me compreso, stanno vivendo giorni di ansia in quanto l’Agenzia delle Entrate sta contestando loro l'omessa fatturazione degli incassi derivanti da onorari versati dall’INPS o da altro Ente o Società, soccombenti in procedimenti giudiziari.

L’Ente in questione, infatti, corrispondendo gli onorari ha ovviamente anche emesso la Certificazione Unica dei compensi corrisposti e delle ritenute d’acconto effettuate, inviandola all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, peró, che non ha però rinvenuto le corrispondenti fatture ad opera del legale beneficiario.

Il motivo è noto: l’avvocato è infatti tenuto a emettere fattura nei confronti del proprio cliente, e non nei confronti dell’Ente o Società  soccombente pagatore!!!

Sperando di fare cosa gradita allego il LINK alla Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, da utilizzare per le istanze in autotutela da protocollare all'Agenzia Entrate.

Carmine Buonomo

Nell’ambito della normativa in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’art. 18, comma 1 del DPR n. 633/72 prevede il diritto-dovere della “rivalsa”, secondo cui “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”.
L’applicazione pratica di tale principio comporta, nel caso di specie, che l’avvocato debba addebitare l’imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari. Il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel suddetto art. 18, intercorre infatti tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l’obbligo da parte del legale di emettere la fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72, nei confronti del proprio assistito, indicando l’onorario dovuto, le spese e l’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, l’obbligo di rivalsa ed il diritto di credito nascente dalla sentenza di condanna trovano il loro punto comune nell’obbligo del difensore distrattario, che riceve il pagamento dell’Iva da parte del soccombente, di annotare, nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente, che l’imposta è stata assolta dal soccombente in forza del provvedimento di distrazione. Il Legislatore tributario, infatti, nel disciplinare il principio di rivalsa, non precisa quale sia il soggetto che effettivamente deve provvedere al pagamento dell’imposta, ben potendo quindi essere il soccombente, il quale non assolve l’obbligo tributario, bensì assolve un obbligo di fonte processuale, in esecuzione della sentenza che lo condanna al rimborso delle spese.
Nella fattura emessa all'esito del pagamento,  intestata comunque al cliente, andrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della persona giuridica soccombente in giudizio.

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