mercoledì 31 luglio 2019

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'INPS non consente la revoca del decreto di omologa per mancata ricezione della comunicazione termini dissenso (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 22/07/19)

L'INPS proponeva istanza di revoca di un decreto di omologa asserendo di non aver ricevuto il provvedimento termini dissenso e quindi di non essere stato messo in condizione di contestare le risultanze della CTU.

Con un interessantissimo provvedimento, la d.ssa C. Cucinella del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza argomentando che l'Istituto si era costitito senza indicare alcun indirizzo PEC e che, comunque, la cancelleria non avrebbe potuto reperirlo da alcun pubblico elenco.

A tal ultimo proposito il Magistrato specifica sia che l'INPS non ha rispettato il termine ultimo del 30/11/14 per comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sia che, ai fini di una valida comunicazione, non è possibile utilizzare un indirizzo PEC reperito nell'indice PA (www.indicepa.gov.it).   

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Palo per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.





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