lunedì 8 ottobre 2018

Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo, non è possibile compensare integralmente le spese della prima fase (Cassazione, ordinanza n° 23090/2018)

Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica dichiarava il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dalla data della revisione, condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, dichiarando integralmente compensatequelle relative alla prima fase in ragione delle "diverse conclusioni cui era pervenuto il CTU nella fase di ATPO".

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Gaetano Irollo, la Suprema Corte con un interessantissimo ragionamento giuridico, stigmatizza duramente l'operato del giudice di prime cure e condanna l'INPS al pagamento delle spese sia della fase di ATPO che, ovviamente, del giudizio di legittimità.

Ne approfitto per segnalare a tutti i colleghi che questo provvedimento non rappresenta che il primo risultato portato a casa dalla UIF Napoli Nord in una serie di gravami proposti in Cassazione per il solo governo delle spese.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei successivi ricorsi per Cassazione.

Carmine Buonomo 









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