lunedì 21 dicembre 2015

Pignoramento pensione e stipendio: differenze


Articolo dell'avv. Matteo Mami (sito web)

La Corte Costituzionale con sentenza del 21.10.2015 n. 248 (depositata il 03.12.2015) ha stabilito che il pignoramento di stipendio basso, anche se inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, è consentito con il solo limite del quinto del suo ammontare.

Quindi, ad esempio, se il debitore ha uno stipendio di € 500,00 gli possono pignorare fino ad € 100,00 al mese, fino ad estinzione del debito.

Il pignoramento di stipendio basso, pertanto, è consentito, a differenza di quanto previsto per il pignoramento di pensione che risulta impignorabile per la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato.

L’art. 545, quarto comma, c.p.c. prevede che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sono pignorabili nella misura del “quinto” mentre, qualora concorrano più cause tra quelle indicate dall’art. 545 cod. proc. civ., il quinto comma, prevede che il pignoramento può estendersi sino alla metà.

Per quel che riguarda gli emolumenti da pensione, invece, fin dalla pronuncia n. 506 del 2002 l’orientamento della Corte Costituzionale era nel senso che, fermo restando il limite del quinto del percepito, doveva essere sottratta al regime di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato.

Con la predetta pronuncia la Consulta affermava, altresì, la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro e che l’individuazione dell’ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita rimaneva riservata, “nei limiti di ragione”, alla discrezionalità del legislatore.

Per lungo tempo il legislatore non è intervenuto sulla materia e la giurisprudenza si vedeva costretta a sopperire ad una tale mancanza andando ad individuare il limite di impignorabilità delle pensioni nella misura dell’ammontare dell’assegno sociale.

Recentemente la novella legislativa contenuta nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) ha aggiunto all’art. 545 cod. proc. civ. la seguente prescrizione «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Proseguendo nell’excursus normativo e giurisprudenziale, è opportuno ricordare che l’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone in tema di riscossione delle imposte sul reddito che «1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro».

La Corte Costituzionale aveva già avuto modo di precisare che:

1) lo scopo dell’art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa, graduando il sacrificio in misura proporzionale all’entità della retribuzione: il soggetto che ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore;

2) la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l’entità di detta limitazione rientrano, per costante orientamento della Consulta, nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore;

3) è conforme a Costituzione l’assoggettamento della retribuzione, da qualsiasi lavoratore percepita, alla responsabilità patrimoniale quale “bene” sul quale qualsiasi creditore può, nei limiti di legge, soddisfarsi.

Conseguentemente, è sempre stata respinta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 36 Cost., dell’art. 545, quarto comma, cod. proc. Civ., nella parte in cui non prevede l’impignorabilità della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (sentenze n. 434 del 1997, n. 209 del 1975, n. 102 del 1974, n. 38 del 1970, n. 20 del 1968 e ordinanze n. 491 del 1987, n. 260 del 1987 e n. 12 del 1977).

Per quanto sopra, unico limite al pignoramento di stipendio basso, anche se minimale, derivante da attività lavorativa subordinata part-time e unica fonte di sostentamento del dipendente debitore, è dato dal quinto del suo ammontare.

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