mercoledì 20 giugno 2012

Possibilità di avanzare nel corso del giudizio domanda di prestazione non richiesta nel ricorso introduttivo




La Corte di Cassazione, con una serie di decisioni di parere conforme (Cass. n° 4385/2001, Cass. n° 12128/2003, nonchè Cass. n° 12658/04) ha  affermato che, ove l’assicurato abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e, nel corso, del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa può, nel medesimo giudizio, avanzare domanda di pensione di inabilità, giacchè egli sarebbe altrimenti costretto ad attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter amministrativo, con l’oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Tale orientamento, ovviamente, se pur specificamente riferito alle prestazioni previdenziali può tranquillamente essere esteso per analogia anche alle prestazioni assistenziali.

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