Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giudiziario gentilmente condiviso dal collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania.
Degna di nota è la parte in cui il Giudice adito si pronuncia, rigettando, l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS ex art. 4 L. 438/1992.
Per quanto invece riguarda la sospensione del pagamento per l'eccepito blocco del codice fiscale del ricorrente nella piattaforma SCUP (Sistema di Controllo Unificato dei Pagamenti) l'attento magistrato rigetta anche quest'ulteriore eccezione, rilevando come l'INPS non abbia fornito prova dell'esistenza di una sentenza di condanna con la quale fosse stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di disoccupazione, assegni sociali o pensioni di invalidità civile.
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