martedì 29 novembre 2022

La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)

Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.

CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)

PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.
Com’è noto, invece, per gli atti introduttivi in materia previdenziale si era finora data applicazione alla disposizione contenuta al comma 1-bis dell’art. 14 del Decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. dalla L. n. 30/1997, che, pur se inserita in un articolo rubricato "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni", sembrava imporre che qualsiasi atto che introducesse il giudizio contro l’Inps andasse notificato “a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 21040 del 2011; in seguito, v. Cass. n. 22856 del 2020).
Con la decisione in epigrafe, la Suprema Corte riporta finalmente ordine e, nella motivazione, spiega: “22. Osserva la Corte come la precisa collocazione della disposizione in esame (id est: del comma 1 bis), nel contesto cioè di una norma che disciplina l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, renda evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo, intrapreso verso queste ultime.
23. Coerentemente, il richiamo "agli atti introduttivi del giudizio di cognizione" va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V del libro III del c.p.c..
24. E' dunque agli atti "di cognizione, esecutivi e cautelari" del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit..
25. Al di fuori di tale contesto e fermi - chiaramente - altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con L. n. 248 del 2005, già sopra richiamato, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito.
26. Nello specifico, per ciò che riguarda l'Inps, la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 c.p.c.”
È pertanto sufficiente la notifica a Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per i ricorsi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, e non assistenziali.

4 commenti:

  1. per un residente in Arzano la sede provinciale INPS cui Notificare in quanto sovaordinata é filiale.coordinamento.napolicamaldoli@postacert.inps.gov.it
    cioé la sede INPS Napoli Vomero? Chiedo Lumi al Collega Buonomo illustre esperto della materia

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  2. Ciao Carolina. No la pec provinciale è "direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it". Baci

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    1. Anche per residente Napoli vomero la stessa pec?

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  3. Gent.mo Collega Buonomo,
    il dubbio è il seguente:
    l'assistito è residente in provincia di Taranto, per l'effetto, ho incardinato il procedimento per atp (indennità di accompagnamento) presso quest'ultimo Tribunale. I verbali oggetto di contestazione, però rinvengono dalla sede provinciale INPS di Bari, poiché l'assistito aveva precedentemente eletto domicilio in Bari.
    Quale sarebbe la sede provinciale corretta ove notificare il decreto di fissazione di udienza (Taranto o Bari)?
    Grazie anticipatamente

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