lunedì 22 giugno 2015

E' nullo l'accertamento di invalidita' civile se alcune delle patologie denunziate non vengono valutate (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6850/2014 )



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21576-2008 proposto da: G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - e contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORO; - intimati - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2686/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 8922/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI; udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda proposta da G.G. nei confronti dell'INPS, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento o, in subordine, la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità.

Dopo aver osservato che legittimato passivamente, ratione temporis, era esclusivamente l'INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, che aveva trasferito a tale Istituto la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili anche con riguardo alle questioni relative all'accertamento sanitario, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, le cui conclusioni erano da condividere, solo a decorrere dal giugno 2005 la sig.ra G. presentava un grado di invalidità superiore al 74%. Ma, poichè a tale data l'assistita aveva superato l'età di sessantacinque anni, non poteva esserle riconosciuto l'assegno mensile d'invalidità che era soggetto a tale limite d'età.



Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'assistita sulla base di quattro motivi. L'INPS ha rilasciato procura al difensore, che ha partecipato alla discussione. I Ministeri sono rimasti intimati.

Diritto

1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis, la ricorrente denunzia violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2, 12 e 13, D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1, 2 e 3 e del decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992.
Deduce che il consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare la decorrenza e la percentuale d'invalidità, non ha applicato le tabelle previste dal decreto ministeriale anzidetto, tabelle che, viceversa, sono vincolanti. In particolare non ha indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante nè, tanto meno, ha applicato il calcolo riduzionistico mediante la formula espressa in dette tabelle, pervenendo così ad una conclusione errata.

2. Con il secondo motivo, denunziando vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il c.t.u. non ha preso in considerazione i rilievi critici mossi all'elaborato peritale, con i quali era stato evidenziato che talune patologie, quali l'obesità, la spondiloartrosi, la broncopatia, pur risultanti dalla documentazione in atti, non erano state valutate.

3. Con il terzo motivo, denunziando vizio di motivazione, la ricorrente rileva che la Corte di merito ha ritenuto che la consulenza tecnica fosse ampiamente motivata, fondata su corretti criteri di giudizio medico-legale e supportata dalla documentazione medica in atti, quando invece essa presentava vistose lacune come evidenziato nei primi due motivi.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia insufficiente motivazione, assumendo che la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni che hanno giustificato la decisione, limitandosi ad aderire alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u..

5. Il primo motivo è fondato.

E' principio consolidato di questa Corte che, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr., ex plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass. 13938/02; Cass. 3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04).

Nella specie il c.t.u., nel determinare la percentuale d'invalidità dell'assistita, non ha applicato dette tabelle, omettendo in particolare di indicare per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, la data di insorgenza, il codice ad essa attribuito dalle tabelle, i criteri per giungere alla valutazione finale nel caso di infermità plurime, ed altresì di applicare il calcolo riduzionistico mediante la formula, prevista dalla stessa tabella, espressa in decimali.

Tali omissioni hanno condotto ad un giudizio medico-legale approssimativo e superficiale, giudizio poi posto a base della decisione impugnata.

Il motivo in esame, assorbiti tutti gli altri, va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014

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