venerdì 23 settembre 2016

Nullità della CTU (Cassazione Civile, Sentenza n° 17032/2016)


Se il Consulente Tecnico d’Ufficio compie un errore procedurale particolarmente grave, la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia. 

La suddetta nullità però va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana. 

È quanto chiarito dalla Cassazione con la recentissima Sentenza n° 17032/2016.

A tale fine, rileva qualsiasi udienza (anche quella di mero rinvio) e/o atto difensivo; in mancanza i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.

In precedenza la S.C., con la Sentenza n° 5312/2004, aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU.

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