mercoledì 26 giugno 2019

Ai fini della liquidazione di un decreto di omologa non e' preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1699/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord,  reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio ed avente ad oggetto un giudizio di condanna per mancato pagamento, nei termini di legge, della prestazione connessa all'accertato requisito sanitario in un decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

Nel caso specifico la sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, anche rifacendosi ai messaggi INPS n° 20715/2013 e 4818/2015, conclude che - indipendentemente dal generico dovere di collaborazione all'adempimento - il creditore non è obbligato per legge all'invio del modello AP70 (o AP23 in caso di decesso) predisposto dall'INPS.

A quanto egregiamente osservato dal Giudice, si aggiunga anche che, con circolare n° 100/2016, l'INPS ha nuovamente ribadito la non necessità dell'invio del modello AP70 che andrà quindi trasmesso solo previa richiesta dell'Istituto stesso.  

Ovviamente questo precedente viene pubblicato solo dopo la decorrenza termine breve per l'impugnazione... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Carmine Buonomo 






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