giovedì 18 febbraio 2016

Liquidazione provvidenze economiche riconosciute in decreto di omologa ex art. 445 bis cpc senza l'invio del modello AP70

Come tutti voi saprete, il quinto comma dell'art. 445-bis cpc stabilisce che "Il decreto (di omologa, ndr), non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni".

La legge, quindi, impone la notifica del solo decreto di omolga e nulla dice in merito alla trasmissione del famigerato modello autocertificativo AP70

A maggior conferma, con Messaggio n° 20715/2013, è stato diramato un ordine di servizio nel quale si è stabilito un assoluto ed inderogabile divieto per l'INPS di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del  mod. AP70 in quanto l'Istituto può procedere autonomamente alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati (fiscali, anagrafiche, etc).

Negli ultimi tempi, però, è invalsa una discutibile prassi secondo cui, nei giudizi di condanna intentati in caso di mancata liquidazione della sorta capitale nei termini di legge, alcuni giudici provvedono alla compensazione integrale dei compensi di causa, qualora il ricorrente non provi di aver inviato all'INPS, oltre al decreto di omologa, anche l'AP70.

A seguire, quindi, troverete un interessante provvedimento con cui l'agenzia INPS Costiero Vesuviana ha liquidato autonomamente la prestazione al cliente (con riserva di indebito), sollecitando il cliente solo in una fase successiva, all'invio del modello AP70

L'invito, come sempre, è quello di stamparlo ed esibirlo ai nostri cari magistrati, per far capire a quest'ultimi come l'INPS, se e quando vuole, liquida le prestazioni senza problemi, anche in mancanza dell'AP70.

Carmine Buonomo




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