martedì 2 aprile 2013

Pignoramento della pensione: il limite della pensione sociale


Il pignoramento (presso terzi) del quinto della pensione non può avvenire nei confronti di coloro che ricevano pensioni già particolarmente basse: la giurisprudenza ritiene infatti impignorabile la quota della pensione o della stipendio sotto il cosiddetto “minimo vitale”.



Assegno sociale

Gli importi erogati dall’INPS a titolo di assegno sociale non possono essere pignorati per via del loro carattere assistenziale.

L’assegno sociale è una prestazione riconosciuta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, ossia che abbiano un reddito basso o pari a zero. Questa prestazione è anche conosciuta come pensione casalinghe, perché viene erogata dall’Inps anche in assenza di versamenti contributivi.


Pensione di anzianità

Diversa questione invece va fatta con riferimento alle pensioni di anzianità.

In generale, la pensione è pignorabile nei limiti di un quinto. La misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge.


Dopo la storica sentenza n° 506/2002 della Corte Costituzionale , si ritiene impignorabile quella parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Tuttavia la legge non ha mai quantificato tale importo. I giudici sono quindi inclini a considerare, quale minimo vitale, il valore dell’assegno sociale, che infatti ha proprio lo scopo di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni, in disagiate condizioni economiche, un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.

Pignoramento della pensione una volta depositata sul conto corrente
La pensione, così come lo stipendio, sebbene pignorabile nei limiti di un quinto quando il pignoramento è effettuato alla fonte (cioè direttamente al datore di lavoro o all’INPS), diventa invece interamente pignorabile quando depositata in banca. Ciò per via dell’eventuale confusione che potrebbe porsi con ulteriori somme presenti nel conto corrente del pensionato.


Articolo dell'avv. Angelo Greco

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