In
particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le
somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono
luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere
pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima
mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Il
nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22
settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di
conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per
“pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi
dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata
notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di
assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
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