Vero è che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius.
la Cassazione infatti ha rilevato che la decisione impugnata era priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre.
La stessa risiedeva con la madre in un altro Comune, senza percepire un mantenimento dal padre ed era quindi a totale carico della madre che a tale fine percepiva anche gli assegni familiari.
A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato .pdf
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