martedì 30 agosto 2022

L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)



Con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, la Suprema Corte con la recentissima Sentenza n° 24980 del 19/08/2022 per l'ennesima volta (da ultima, si veda l' Ordinanza n°  11432/2017) ha ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino comunque della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Flavio Capuozzo per la gentile segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento in formato .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo







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