giovedì 31 marzo 2016

L'evoluzione normativa delle ipotesi di compensazione integrale delle spese di lite in via giudiziaria



Estratto dall'articolo 


Dal 2005 al 2009 (art. 2, comma 1, lett. a, L. 263/2005), la normativa prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite per giusti motivi che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione. 

Con l’entrata in vigore della riforma del 2009 (art. 45, comma 11, l. n. 69/2009) si è poi stabilito che le ragioni per poter compensare le spese non dovevano essere solo esplicite, ma anche “gravi” ed “eccezionali”. 

Con l’ultima riforma (art. 13 d.l. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014) infine, si è passati, da un sistema “aperto” delle cause che consentono la compensazione delle spese, ad uno “chiuso”, in cui vengono indicate tassativamente le singole ipotesi. 

Il giudice oggi non può più far ricorso alla propria discrezionalità e deve disporre, di regola, la condanna alle spese processuali salvo in tre casi espressamente previsti: 

– in caso di soccombenza reciproca; 
– qualora vi sia una assoluta novità del caso; 
– se muta la giurisprudenza su questioni dirimenti.

Per quanto invece riguarda la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali, vi invito a leggere questo mio ARTICOLO

Nessun commento:

Posta un commento