giovedì 29 marzo 2018

Il governo delle spese nei decreti di omologa non è emendabile con istanza CEM (Tribunale Napoli Nord, decreto del 28/03/2018)

Come tutti voi saprete l’art.445 bis cpc definisce espressamente il decreto di omologa "non impugnabile nè modificabile".

La stessa Cassazione ha confermato che la censura sul governo delle spese costituisce un motivo di impugnazione, da far valere esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

La S.C. infatti riconosce l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide sui diritti soggettivi patrimoniali e presenta i caratteri della decisorietà e definitività in quanto non altrimenti impugnabile (ex plurimiis Cassazione ordinanze 11919/15, 12028/16, 16515/16). 

Purtroppo, però, sono all’ordine del giorno i casi in cui l’Inps presenta istanza CEM (Correzione Errore Materiale) al fine di sollecitare il giudice a rettificare il provvedimento, revocando l’attribuzione delle spese e provvedendo quindi alla compensazione integrale delle stesse; ciò anche quando quando alla base non ci sono assolutamente i presupposti fattuali. 

Nel caso specifico, infatti, trattasi di istanza CEM nei confronti di un decreto di omologa su ctu totalmente positiva per percentuale minima del 46% ai fini del collocamento speciale, e consequenziale condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite.

Con l’allegato decreto il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Acquaviva Coppola, ha rigettato l’istanza CEM dell’Istituto, statuendo categoricamente che “non si rinviene nell'omologa alcun errore materiale ex art. 287 e 288 cpc".

Immaginate cosa sarebbe invece potuto succedere se un giudice meno attento avesse accolto la immotivata e superficiale istanza dell'Inps: dopo un anno dalla pubblicazione, con l'inevitabile spirare dei termini per la Cassazione, sarei stato costretto a restituire dei soldi che mi spettavano di diritto per una causa totalmente vinta. 

Questo sempre nel rispetto della tanto invocata correttezza e collaborazione tra le parti processuali!!!! 

Carmine Buonomo


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