giovedì 27 ottobre 2016

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità ed inabilità civile si deve far riferimento alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili (Cassazione, sentenza n° 21529/2016)



Facendo seguito all'articolo dell'amico Carlo Giacobini che pubblicai QUI, segnalo la recentissima sentenza n° 21529/2016 della Sezione Lavoro della Cassazione, secondo cui il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile (e di conseguenza anche all'assegno di invalidità civile) deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, AL NETTO degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'utilissima segnalazione.



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