giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo


Messaggio INPS 6 marzo 2008, n. 5783
"Articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "Assegno mensile agli invalidi civili parziali" - Chiarimenti"
Con messaggio n. 3043 del 6.2.2008 sono state illustrate le recenti modifiche introdotte dalla legge 247/2007 in materia di assegni mensili agli invalidi civili.
In particolare, l'art. 1 comma 35 della citata legge ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno in questione non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l'interessato deve produrre all'INPS, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di non prestare attività lavorativa.
In risposta alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si fa presente che la norma, in linea con i principi di semplificazione del procedimento e con più attuali canoni di speditezza dell'iter amministrativo, ha solo eliminato un adempimento - quello dell'iscrizione nelle liste - che nel tempo si era progressivamente trasformato in un obbligo meramente formale.
L'innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti, sanitari e reddituali, per il riconoscimento della provvidenza economica.
La dichiarazione che viene resa con la compilazione del nuovo Modulo ICLAV2008, allegato al messaggio 3043 del 6.2.2007 (1), di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa.
Nulla risulta, dunque, nella sostanza mutato - se non, come detto, in termini di semplificazione - rispetto a quanto avveniva prima della innovazione normativa introdotta dall'art. 1 comma 35 legge 247/2007. Allora, infatti, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento - peraltro neppure ora preclusa - costituiva condizione necessaria per dimostrare da parte dell'interessato di essere incollocato al lavoro ai fini della spettanza dell'assegno e tale iscrizione era (ed è) consentita anche in caso di svolgimento di attività lavorativa con redditi al di sotto di determinate soglie (v. d.lgs. n. 297/2002 e circolare n. 117 del 30.6.2003).
Relativamente poi all'importo mensile dell'assegno, indicato nell'art. 1, comma 35 della legge 247/2007 in euro 242,84, si precisa che lo stesso è da intendersi al netto della perequazione intervenuta dal 1° gennaio 2008.
L'assegno in questione, pertanto, da tale data, risulta pari a euro 246,73 (v. circolare n. 142/2007 sul rinnovo delle pensioni per l'anno 2008).
Si rammenta infine che i limiti reddituali per il diritto all'assegno di invalidità civile sono, per l'anno 2008, pari a euro 4238,26.
La verifica reddituale, come noto, deve avvenire tenendo conto del solo reddito personale del richiedente.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui l'invalidità abbia come unica fonte di reddito quella derivante dall'attività lavorativa svolta, sebbene ciò, come evidenziato, permetta la conservazione dello stato di disoccupazione, l'assegno mensile spetterà solo se detto reddito rientrerà nel limite sopra indicato.
Il Direttore Generale
(1) così nel testo. Recte: messaggio 3043 del 6.2.2008

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