venerdì 7 novembre 2014

Trasformazione invalidita' / inabilita' civile in assegno sociale e redditi di riferimento


Al compimento dei 65 anni e 3 mesi gli invalidi civili perdono l'assegno o la pensione in godimento per acquisire automaticamente l'assegno sociale.
L'INPS, con la Circolare n° 86/2000 modificò l'orientamento tenuto sino a quel momento, riconoscendo che "in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà far riferimento al reddito percepito dall'interessato (SENZA QUINDI NESSUN RFERIMENTO AL REDDITO CONIUGALE) nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione". 
Successivamente dal 01/06/2010 il riferimento per i soli redditi da pensione è all'anno in corso.
La cosa assurda è che, ancora oggi, l'INPS, in totale dispregio della normativa di riferimento e della propria circolare interna, nelle domande di trasformazione da INVCIV in AS, continua a prendere come riferimento i redditi coniugali (marito e moglie) e non quelli strettamente personali.
Dopo il salto, quindi, ho provveduto ad allegare tre interessantissimi precedenti giudiziari sull'argomento - gentilmente messi a disposizione dall'amico avv. Roberto Avallone - che sanciscono inequivocabilmente il criterio reddituale "personale" nelle trasformazioni da invalidità / inabilità civile in assegno sociale.

Carmine Buonomo









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