mercoledì 28 gennaio 2015

La decorrenza della prestazione, salvo casi eccezionali non può coincidere con la data della visita medico legale (retrodatazione a sei mesi prima della data della visita medico-legale)

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Pertanto, solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente, allorquando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Nel caso specifico il giudice (dr. Ciro Cardellicchio, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere) ha ritenuto opportuno decidere in difformità alle conclusioni peritali e retrodatare la decorrenza dello stato invalidante a sei mesi prima la data della visita medico-legale (anche sulla scorta dell'orientamento della Cassazione: Sentenze n° 4747/1992, n° 7191/1995 e da ultima n° 8723/2007, richiamata nel provvedimento).
Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Raffaele e Francesco Di Tella per il prezioso precedente fattomi pervenire. 






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