martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

In materia di invalidità pensionabile, il momento dell'insorgenza dello stato invalidante/inabilitante, che rileva ai fini della decorrenza della prestazione richiesta in giudizio - e che, tranne casi eccezionali, non coincide con quello del deposito della relazione del CTU nè con quello della visita medica - deve essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i possibili poteri di accertamento che egli ritenga più idonei (Cassazione, sentenza n° 4747/1992).

I CTU, quindi, non possono scrivere "invalido dalla data della visita" ma devono, invece, approfondire di più l'indagine ed indicare la data di insorgenza dell'invalidità.

Inoltre, sempre la Cassazione con la sentenza n° 7191/1995, ulteriormente ha precisato che quando si tratti di "malattie notoriamente evolutive che assai improbabilmente raggiungono lo stadio di gravità legale solo all'atto delle operazioni peritali, la decorrenza dello stato invalidante non può essere fissata acriticamente in epoca coincidente alle dette operazioni, essendo invece consentito dall'analisi delle suddette malattie, anche congiunta a quella delle altre componenti morbose, ricavarne un giudizio di attendibile retrodatazione della patologia rilevante, tranne nel caso di assoluta mancanza di indizi sintomatici in tal senso".

Buona lettura
Carmine Buonomo




















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