mercoledì 5 marzo 2014

Indennità di frequenza per minore: non occorre l'ok del giudice tutelare (Trib. Milano, sez. IX civile, decreto 31.10.13)


Il giudice tutelare deve vigilare sugli interessi dei minori sottoposti alla potestà dei genitori. 
Per questo motivo la legge individua una serie di atti che i genitori, in qualità di rappresentanti del minore, possono compiere soltanto con l’autorizzazione del Giudice tutelare. 
L’art. 320 c.c. individua una serie di atti che vanno ad incidere sulla sfera patrimoniale del minore che il giudice autorizzerà in base al criterio del vantaggio che l’atto possa o meno arrecare al minore. 
Secondo la giurisprudenza, l’autorizzazione sarà necessaria sempre quando si è in presenza di un atto di amministrazione straordinaria che possa arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore, con esclusione degli atti diretti al miglioramento alla conservazione dei beni (Cass. Civ. n. 742/2012).

Il problema si pone in quanto l’art. 320 al IV comma include negli atti soggetti alla preventiva autorizzazione, la riscossione di capitali, senza specificare se nella previsione debba essere ricompresa ogni riscossione di somme di denaro dovute al minore.

Il Tribunale di Milano, con il decreto 31 ottobre 2013, ha escluso la necessarietà dell’autorizzazione per la riscossione di somme derivanti dall’”indennità di frequenza” attribuita ad una minore con disabilità, da parte dei genitori esercenti la potestà.

Nel caso di specie, trattandosi di somme comprendenti anche erogazioni arretrate, i genitori avevano richiesto l’autorizzazione all’incasso.

Secondo il giudice milanese il termine “capitali” contenuto nella disposizione di cui all’art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Al contrario le somme erogate periodicamente, come quelle relative all’indennità di frequenza o di accompagnamento sono utilizzate direttamente per l’assistenza e la cura dei figli minori portatori di handicap. 
Non è richiesta neppure la prescrizione sul reimpiego delle somme da parte del Giudice poiché l’indennità è finalizzata per legge alla frequenza di corsi scolastici o di formazione o allo svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi.

Nessun ostacolo può essere ravvisato nella riscossione delle somme a titolo di arretrati poiché la modalità di percezione non cambia la natura giuridica dell’indennità.

Anche in dottrina si ritiene che non rientrino nella categoria dei capitali, la cui riscossione deve essere autorizzata, le somme dovute a titolo di canoni di locazione, di pensione, di interessi o comunque le somme a cadenza periodica ad eccezione dei proventi dell’attività lavorativa del minore (Finocchiaro, "Diritto di Famiglia", vol. II e De Cristofaro, "Il contenuto patrimoniale della potestà").

Nota della d.ssa Giuseppina Vassallo
Fonte: Altalex




A seguire il testo del provvedimento:




Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Decreto 31 ottobre 2013

(G.T. dr.ssa Paola Corbetta)

Sez. 9 ^ civile- Il Giudice Tutelare




Letto il ricorso che precede, depositato il 29.10.13 da XX e YY nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Z, diretto a riscuotere i ratei mensili di indennità di frequenza spettanti alla figlia minore disabile nonché le somme arretrate;

Esaminati i documenti allegati;

visto l’art. 320 c.c.;

OSSERVA che:

- Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica , non costituenti provento di lavoro del minore ( per cui vale la disciplina di cui all’art. 324 comma 2 nr. 1 c.c. ) quali, appunto, l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento , in quanto il termine “capitali” contenuto nella disposizione di cui all’art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate “una tantum” e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo;

- le somme erogate periodicamente a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall’esercente la potestà per l’assistenza e la cura del minore portatore di handicap e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del G.T., dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o di formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo;

- le esposte considerazioni devono essere estese anche all’ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di frequenza o di accompagnamento , posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa.

- il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obiettivo finale (Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654) e, dunque, in particolare, il rappresentante medesimo gode della facoltà di compiere ogni atto successivo fisiologicamente connesso alla percezione degli importi periodici, senza necessità di un intervento giudiziale.

- ritenuto pertanto che i ricorrenti possano procedere alla riscossione sia dei ratei maturati dal 1.10.13 al 31.10 .13 che delle successive rate mensili di indennità di frequenza della minore così come aprire conto corrente a favore della stessa in assenza dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;

P.Q.M.

DICHIARA

non luogo a provvedere sull’istanza.

Milano, 31.10.13

IL GIUDICE TUTELARE

Dott. Paola Corbetta

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