mercoledì 11 dicembre 2013

Opzione Mobilita' / Assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)


La Legge n° 451/1994 ha introdotto un eccezione alla regola dell'incompatibilità dell'indennità di mobilità con le pensioni dirette, stabilendo che i titolari di assegno di invalidità possono scegliere se riscuotere la pensione o la mobilità.
L'indennità di mobilità se dunque è totalmente incompatibile con la pensione di inabilità, è soltanto INCUMULABILE con l'assegno temporaneo di invalidità.
"In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità".
Con la Circolare n° 144/1995 l'INPS ha chiarito che l'opzione a favore dell'indennità di mobilità non determina la revoca dell'assegno, ma solo la SOSPENSIONE dello stesso per tutto il periodo nel quale è attribuita l'indennità: la titolarità dell'assegno quindi resta.
In particolare, al termine del triennio dalla data della sua decorrenza, l'interessato deve essere comunque sottoposto a visita medica di revisione, anche se nel frattempo sta beneficiando della mobilità.
L'assegno di invalidità non in pagamento potrà anche essere trasformato in pensione di vecchiaia qualora l'interessato compia l'età pensionabile.
I titolari di assegno hanno diritto, in caso di opzione dell'indennità di mobilità, all'attribuzione della contribuzione figurativa prevista per il godimento dell'indennità di mobilità; tale contribuzione potrà dare luogo alla liquidazione di un supplemento dell'assegno, qualora al termine del periodo di mobilità l'assegno sia ancora attribuito.

I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'indennità di mobilità, possono rinunciare a quest'ultima in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell'assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è definitiva ed il lavoratore non potrà più essere ammesso a percepire la parte residua di mobilità.

Fonte: Libero Seghieri, "Diritti Sociali dalla A alla Z", ed. 2013, Ed. Lavoro e Previdenza     
   

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