venerdì 24 luglio 2015

Il Cumulo dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità con i redditi da lavoro


Estratto dall'articolo pubblicato su PensioniOggi.it

Il cumulo dei redditi da lavoro con 
l'assegno ordinario di invalidità

Se si è titolari di un assegno di invalidità l’assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. 
A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell’assegno viene ridotto:
1) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
2) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. 
Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il cumulo dei redditi da lavoro con la 
pensione di inabilità

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile.
Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. 
La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.


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