lunedì 24 marzo 2014

La dichiarazione di inammissibilità dell'ATPO (art. 445-bis cpc) non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza (Cassazione, sent. n. 5338/2014)



Ringrazio il Presidente della UIF Napoli Nord, nonchè fraterno amico, avv. Gaetano Irollo, per la preziosa segnalazione.

MASSIMA: L'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

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