Posto un interessantissimo precedente giurisprudenziale, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello.
La peculiarità del provvedimento è rinvenibile nella circostanza che, per la prima volta, si stabilisce in modo fermo l'ammissibilità dello strumento della revocazione per errore di fatto (ex co. 4, art. 395 cpc) ai Decreti di omologa emessi a seguito di ATPO.
Opinabile, ad avviso dello scrivente, solo la motivazione secondo cui "la controvertibilità del rimedio proposto determina la compensazione delle spese del giudizio", quasi come se - nel caso concreto - l'attività difensiva materialmente posta in essere fosse stata meno "impegnativa" di quella teoriamente profusa in altri tipi di giudizio.
Sentenza interessantissima!!!!
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