mercoledì 19 luglio 2017

Il Tribunale di Torino rigetta l'opposizione con cui l'Inps lamenta omissioni nella compilazione e/o produzione in giudizio del certificato medico on line (Tribunale Torino, sentenza n. 1456/2017)


Nel procedura conclusasi con la sentenza in esame, l'Inps aveva contestato l'incompletezza del ricorso per Atp per mancata allegazione della domanda amministrativa e del certificato medico, nei quali fosse specificatamente individuata la prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
- lo stesso verbale di accertamento medico fornisce sufficiente riscontro dell'esistenza, a monte, di una domanda amministrativa di invalidità civile;
- la sussistenza di certificato medico attestante la presenza di una delle condizioni di disautonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento, può desumersi dal contenuto dello stesso accertamento medico effettuato dalla Commissione, la quale peraltro ha il dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora ne riscontrasse l'incompletezza;
- l'Inps non può lamentare che, in assenza di apposite specificazioni nel certificato medico,il modulo di domanda si limiti ad indicare come oggetto l"invalidità civile", perché si tratta di modulo predisposto dallo stesso Istituto;
- nel caso di richiedente ultrasessantacinquenne, si desume che la prestazione ambita può essere solo l'indennità di accompagnamento.
Ringrazio in primis l'avv. Salvatore Morrone e la d.ssa Emanuela Morrone del Foro di Torino per la gentile disponibilità nell'aver condiviso questa significativa pronuncia ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani del Foro di Viterbo per averla pubblicata sul suo sito Internet (LINK).
A seguire la massima non ufficiale ed il testo integrale del provvedimento.

Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Sentenza 11 luglio 2017, n. 1456





Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Sentenza 11 luglio 2017, n. 1456


Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - insussistenza di onere del ricorrente di produrli in giudizio - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
E' irrilevante la mancata produzione in giudizio della domanda amministrativa, potendo essa trovare riscontro documentale nel verbale della Commissione medica.
Né è richiesta la produzione in giudizio del certificato rilasciato dal medico curante attestante l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l'incapacità del richiedente di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. (Massima non ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, 

nella causa iscritta al R.G.L. n. 2420/2017  promossa da: 
I.N.P.S.  - ass. avv. BAGNASCO
contro 
M*** R*** - ass. avv. MORRONE SALVATORE  
all’udienza del 11/07/2017  
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 
premesso che: 
- con ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc l’I.N.P.S. chiede dichiararsi l’improponibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso da M*** R*** “per assenza della domanda amministrativa integrata dal relativo certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni mediche di cui all’art. 1 l. 18/80”; 
- resiste la convenuta la quale contesta la fondatezza dell’opposizione chiedendone la reiezione; 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
1. Nell'atto di opposizione, dopo una diffusa trattazione sulle modalità di presentazione delle istanze volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l’INPS deduce che, nel caso di specie, l’istante non avrebbe prodotto in sede di a.t.p. "la domanda amministrativa completa della certificazione medica obbligatoriamente prescritta ex art. 20 comma 3 d.l. n. 78/2009, conv. con modificazioni in l. 102/2009” : “più precisamente  - si legge nell’atto - parte ricorrente non ha prodotto né la domanda amministrativa né il certificato medico. Non è dato sapere, pertanto, se oggetto della visita medica effettuata da parte della Commissione ASL sia stata la sussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.  Di conseguenza, secondo l'Istituto, il primo giudice avrebbe dovuto “dichiarare l'istanza di a.t.p. improponibile/o inammissibile, definendo così il giudizio”. 
L’I.N.P.S. dunque, se si è ben inteso, non contesta che sia stata validamente presentata la domanda amministrativa ma si duole solo del fatto che non ne sia stata offerta prova nel corso del procedimento per a.t.p.. 
La doglianza appare palesemente infondata. 
L’avvenuta, rituale presentazione della domanda amministrativa trova riscontro documentale già nel verbale della Commissione medica della ASL prodotto nella prima fase del giudizio (v. doc. 1 ricorrente fasc. a.t.p.), nel quale sono stati riportati la data ed il numero di protocollo della domanda ed anche la natura della prestazione richiesta (“Tipo domanda: Invalidità Civile”). La mancata produzione in giudizio della domanda amministrativa appare dunque irrilevante, essendo stata comunque documentalmente provata l’esistenza dalla domanda e dunque della condizione di proponibilità del ricorso giudiziale: considerato che in assenza di una valida domanda la Commissione medica non avrebbe convocato a visita la richiedente, deve ritenersi che attraverso la produzione del verbale della Commissione medica sia già stato assolto l'onere probatorio che incombeva sulla parte attrice nella fase di a.t.p..
Può poi senza dubbio escludersi che, come sostenuto dall'I.N.P.S., in considerazione della mancata produzione del certificato rilasciato dal medico curante attestante l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l'incapacità del richiedente di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (come previsto dal d.l.  173/1988 convertito in l. 291/1988, dal d.m. 20.7.1982 n. 292, art. 1  comma 1 e dal d.m. 9.11.1990 n. 268, art. 2, punto 1 lett.a),  non sia dato sapere “se oggetto della visita medica effettuata da parte della Commissione ASL sia stata la sussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Nel verbale dianzi citato si dà infatti atto che la richiedente, oltre ad avere un’invalidità al 100%, è “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età” (doc 1 ricorrente fasc. a.t.p.): ciò dimostra che durante la visita medica è stata effettivamente verificata anche la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, evidentemente sulla base di una specifica indicazione in tal senso risultante dai documenti consultati dalla Commissione, senza che quest'ultima si sia posta alcun dubbio in merito all'oggetto della prestazione richiesta.
In ogni caso, come osservato dalla parte convenuta, ai sensi dell’art. 2 comma 2 decreto Ministero del Tesoro n. 387/1991 la Commissione avrebbe dovuto invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora avesse ritenuto che la domanda o la certificazione medica ad essa allegata non fossero state conformi alle prescrizioni, e dunque anche qualora non avessero consentito di individuare la prestazione richiesta, ma ciò non è accaduto: la Commissione non ha segnalato alcune irregolarità ed il procedimento amministrativo è proseguito regolarmente.  
Quanto al fatto che, secondo l’I.N.P.S., la compilazione nella domanda della sola casella <<invalidità civile >>, in assenza dell'attestazione del certificato medico della sussistenza delle ulteriori condizioni sanitarie prescritte per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non sia in sé sufficiente ad integrare la domanda amministrativa volta ad ottenere tale indennità si deve osservare in primo luogo che si tratta di un modulo predisposto dallo stesso Istituto, che non consente al richiedente di specificare la prestazione richiesta tra quelle, genericamente indicate, di <<invalidità civile>>, pertanto la pretesa equivocità della domanda (che, come si è detto, nel caso di specie non è stata riscontrata dalla Commissione) sarebbe comunque imputabile al solo all'Istituto, il quale avrebbe dovuto predisporre un modello più chiaro, contenente l’elenco di tutte le prestazioni conseguenti all’invalidità, in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza che devono ispirare l’agire della p.a. ex art. 97 Cost., senza mettere la Commissione nella condizione di dover consultare un certificato medico, redatto da un terzo estraneo al rapporto assistenziale, per individuare la specifica prestazione richiesta.
Si deve in secondo luogo osservare che l’Istituto neppure in sede di discussione, a fronte delle obiezioni mosse sul punto dalla controparte, ha chiarito quale altra prestazione di invalidità civile potesse richiedere la M***, la quale invero, avendo all’epoca già compiuto i 65 anni di età, non era nelle condizioni di poter ottenere né la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, né l’assegno mensile di cui all’art. 13 della stessa legge.
Infine, va rilevato che anche qualora si volesse ritenere che le contestazioni mosse dall’I.N.P.S. afferiscano alla regolarità della domanda amministrativa presentata dalla M***, l’opposizione non si rivelerebbe comunque meritevole di accoglimento, in quanto è stato prodotto dalla parte resistente il certificato medico allegato alla domanda inoltrata in via telematica, dal quale risulta che, a differenza di quanto sostenuto dall’Istituto (che aveva la disponibilità del documento ma non lo ha prodotto in giudizio), il medico aveva correttamente selezionato (apponendo due evidenti crocette nell’apposito campo) sia la dicitura “impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, sia la dicitura “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” (v. doc. 7 conv), esattamente come previsto dal d.m. 9.11.1990, art. 2 punto 1 lett. a) richiamato dall’INPS nell’atto di opposizione.
Il ricorso è dunque infondato, dovendosi di conseguenza confermare le risultanze della c.t.u, in assenza di contestazioni ad opera dell’I.N.P.S. in ordine alla sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo all’istante e alla sua decorrenza.
Le spese seguono la soccombenza e devono esser liquidate anche con riferimento alla fase di a.t.p., potendosi accordare la richiesta distrazione. 
P.Q.M. 
Visto l’art. 445 bis cpc,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
respinge l’opposizione e per l’effetto, confermando le risultanze della c.t.u., accerta e dichiara che la convenuta versa nelle condizioni per ottenere l’indennità di accompagnamento dal 1.10.2016;
dichiara tenuto e condanna l’I.N.P.S. a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4700,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore del difensore;
pone definitivamente a carico dell’I.N.P.S. le spese di c.t.u, già liquidate con separato provvedimento.
Il giudice

Roberta PASTORE

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