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mercoledì 4 luglio 2018

Anche per il Tribunale di Cassino (Fr) è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

In riferimento al titolo, allego due interessantissime ordinanze rese dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino (G.U. d.ssa Gualtieri e G.O.P. d.ssa La Ricca) in cui per l'ennesima volta si prende posizione, dichiarando l'ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del Foro di Cassino per l'interessantissimo materiale trasmessomi. 

Carmine Buonomo

1) Ordinanza d.ssa Gualtieri

venerdì 29 giugno 2018

Ennesimo provvedimento sulla ininfluenza delle spunte di non autonomia nei giudizi per l'indennità di accompagnamento

Con il provvedimento a seguire, il Tribunale di Napoli (ordinanza del 26/06/2018, G.U. dott. Umberto Lauro) per l'ennesima volta prende posizione sull'ininfluenza della mancata spunta delle voci di non autonomia nei giudizi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Carmine Buonomo  

mercoledì 9 maggio 2018

Indennità di Accompagnamento, più celere il riconoscimento per chi ha 66 anni e 7 mesi (Messaggio INPS n° 1930/2018)


Semplificate le modalità per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Lo comunica l'Inps nel messaggio 1930/2018 (Link) pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza. 

L'Istituto informa che nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non più in età lavorativa, cioè che hanno raggiunto l'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), che presentano una domanda di invalidità civile. 
Nei loro confronti sarà semplificato il procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. 
Le modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande di invalidità civile trasmesse dai Patronati.

La semplificazione

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare la comunicazione dei dati relativi al pagamento dell'indennità di accompagnamento già al momento della presentazione online della domanda di invalidità civile. 
In questo modo la prestazione potrà essere posta in pagamento automaticamente in occasione dell'accertamento del requisito sanitario. 
In particolare il richiedente potrà comunicare le informazioni contenute nel modello AP70 relative ai dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica; all’eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro G) e in favore delle associazioni (quadro H); nonchè la modalità di pagamento dell'indennità di accompagnamento (quadri F1 o F2 del modello AP70).
Nella fase di avvio resta salva, comunque, la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria. 
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. 
Riducendo pertanto i tempi di concessione dell'indennità di accompagnamento. 
Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

martedì 28 novembre 2017

Per il Tribunale di Roma la mancata spunta di una delle condizioni di non autosufficienza è ininfluente ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento



Articolata ordinanza del dott. Antonio Luna, Presidente della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sull'annosa questione della modalità di presentazione della domanda di indennità di accompagnamento: la mancata spunta, sul certificato medico telematico, di una delle due condizioni di non autosufficienza è ininfluente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per aver condiviso questo interessante provvedimento.

Carmine Buonomo

mercoledì 19 luglio 2017

Il Tribunale di Torino rigetta l'opposizione con cui l'Inps lamenta omissioni nella compilazione e/o produzione in giudizio del certificato medico on line (Tribunale Torino, sentenza n. 1456/2017)


Nel procedura conclusasi con la sentenza in esame, l'Inps aveva contestato l'incompletezza del ricorso per Atp per mancata allegazione della domanda amministrativa e del certificato medico, nei quali fosse specificatamente individuata la prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
- lo stesso verbale di accertamento medico fornisce sufficiente riscontro dell'esistenza, a monte, di una domanda amministrativa di invalidità civile;
- la sussistenza di certificato medico attestante la presenza di una delle condizioni di disautonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento, può desumersi dal contenuto dello stesso accertamento medico effettuato dalla Commissione, la quale peraltro ha il dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora ne riscontrasse l'incompletezza;
- l'Inps non può lamentare che, in assenza di apposite specificazioni nel certificato medico,il modulo di domanda si limiti ad indicare come oggetto l"invalidità civile", perché si tratta di modulo predisposto dallo stesso Istituto;
- nel caso di richiedente ultrasessantacinquenne, si desume che la prestazione ambita può essere solo l'indennità di accompagnamento.
Ringrazio in primis l'avv. Salvatore Morrone e la d.ssa Emanuela Morrone del Foro di Torino per la gentile disponibilità nell'aver condiviso questa significativa pronuncia ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani del Foro di Viterbo per averla pubblicata sul suo sito Internet (LINK).
A seguire la massima non ufficiale ed il testo integrale del provvedimento.

Deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento anche quando la necessità dell'aiuto di terzi non si manifesti continuamente nel corso della giornata (Cassazione, ordinanza n° 2600/2017)


L'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare, in cui l'intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. 


La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

In sostanza, quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è "permanente" e "continuo", anche se fa necessità dell'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva".

Carmine Buonomo


mercoledì 28 giugno 2017

Modello diffida Poste / Banche per prelevare somme nell'interesse del minore senza autorizzazione del Giudice Tutelare

In considerazione delle numerosissime segnalazioni pervenute da parte di genitori di minori beneficiari di prestazioni assistenziali che si vedono negare il diritto a compiere in autonomia gli atti di gestione sul c/c intestato ai propri figli, e facendo seguito all'articolo pubblicato QUI, nella speranza di fare cosa gradita posto un facsimile di diffida da inoltrare all'Ufficio Postale / Banca che persevera nell'atteggiamento ostruzionistico.

Carmine Buonomo

Non serve l’autorizzazione del Giudice tutelare per l'apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza (Messaggio INPS n° 3606/2014)

L'INPS con il messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014 ha chiarito definitivamente che non serve alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare sia per l'apertura che per la successiva gestione (prelievi e versamenti) di un conto corrente intestato al minore beneficiario di prestazioni assistenziali

Le indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, sono gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore, in quanto sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320, comma 1 del codice civile. 

Questi chiarimenti si sono resi necessari a seguito di numerose difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti correnti o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Ciò premesso, l’INPS ci ha tenuto a precisare che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione; pertanto, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. 

Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. 

Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 del codice civile, che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Ne consegue, quindi, che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. 

Analogo discorso va fatto nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.

Ad avviso di chi scrive il comportamento ostruzionistico tenuto dagli Istituti di credito integra in toto i reati di APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 c.p.) e di RIFIUTO E/O OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 c.p.) e come tale va immediatamente denunciato (LINK AL MODELLO DI DIFFIDA)

mercoledì 5 aprile 2017

Deve escludersi che le voci di non autonomia costituiscano un necessario requisito del certificato medico da allegare alla domanda di indennità di accompagnamento (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n° 233/2017)


In riferimento all'annosa questione dell'indennità di accompagnamento e la spunta delle voci di non autonomia, allego un interessantissimo precedente del dott. Arturo Avolio, G.L. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.

In conclusione il Giudice ritiene che, in base alla normativa applicabile al caso di specie, deve escludersi che la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure " Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, ove intesa a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sicché, a maggior ragione, deve escludersi che la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa.

Per altri post sul medesimo argomento, vi invito a visitare il seguente LINK .

Carmine Buonomo

martedì 28 febbraio 2017

Reiezione liquidazione indennità di accompagnamento in presenza di decreto di omologa ex art. 445 bis cpc (FACSIMILE RICORSO)

In questi giorni l'INPS sta notificando decine e decine di comunicazioni di reiezione domanda di indennità di accompagnamento, nonostante il requisito sanitario sia stato ritualmente accertato e cristallizzato nel decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

La reiezione deriverebbe dalla mancata corrispondenza tra quanto chiesto in fase amministrativa e quanto, invece, omologato dal giudice nel provvedimento decisorio.

In pratica l'INPS cerca di far "rientrare dalla finestra" la questione della "X" sulle voci di non autonomia, regolarmente sollevata in giudizio ed ovviamente ritenuta irrilevante dai magistrati per i soggetti ultrasessantacinquenni. 

Il gravissimo comportamento dell'Istituto, a modesto avviso dello scrivente, integra in pieno il reato di cui all'art. 388 del codice penale ("Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"), per i motivi che vi invito a leggere nel ricorso predisposto dal nostro studio.

Sull'argomento vi invito anche a consultare i numerosi post sull'annosa questione della "X" in rapporto alle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

martedì 22 novembre 2016

Invalidita', visite di revisione e semplificazioni per i neomaggiorenni: la Circolare INPS


Con la Circolare numero 10 del 23 gennaio 2015, l'Inps chiarisce alcuni punti relativi alle novità in merito all'accertamento sanitario di revisione introdotte dall'art. 25, comma 6 bis, Legge n. 114/2014, già D.L. 90/2014.


La novità consiste nel fatto che, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO? 


Due sono quindi le novità per il cittadino in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità: la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. La seconda riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento. 

Così si legge nella Circolare: La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all'Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l'accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all'atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall'Istituto stesso.

Il vantaggio, secondo INPS, è in uno snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, con una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell'Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell'erogazione del servizio da sempre perseguite dall'Istituto. Su questo è interessante il commento del sito specializzato Handylex, che in una analisi della Circolare fa notare anche come "estromettendo" totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate (…), il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi. Continua Handylex:Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all'INPS.

mercoledì 28 ottobre 2015

L'indennità di accompagnamento non va sempre restituita se l'invalido è ricoverato (Tribunale Brindisi, Sentenza n° 1369/2015)

Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell'indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall'Inps agli invalidi civili.





Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo sportello provinciale dell’Adoc relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

Sul punto erano già intervenuti gli avvocati Elia e Masi dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito, avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti. Ed infatti, a distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.



In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. In altre parole, i cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.

L’Adoc nel sottolineare l’importanza che la sentenza assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.


Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell’ Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) sulla restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps agli invalidi civili. 

Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza all’Associazione relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. 

Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. 

Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

A distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.

In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. 

Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. 




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mercoledì 4 febbraio 2015

Domanda di indennita' di accompagnamento e certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non non autonomia: improponibilita' della domanda giudiziaria

Sull'annoso problema dell'improponibilità della domanda giudiziaria di indennità di accompagnamento allorquando l'originario certificato medico risulti privo della spunta dei campi relativi alla non autonomia, segnalo questa interessantissima sentenza della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Laura Scalzo.


Altri provvedimenti del medesimo tenore, emessi dal Tribunale di Roma, li troverete QUI e QUI.



lunedì 2 febbraio 2015

Si all’indennità di accompagnamento anche a chi compie gli atti quotidiani della vita solo all’interno delle mura domestiche ma non esce mai di casa (Cass., Ord. 1619/2015)


Ringrazio lo "Studio Legale Irollo" ed in particolare gli amici avv.ti Gaetano Irollo e Vincenzo Boccarusso per il prezioso materiale fornitomi.

Commento dell'avv. Gaetano Irollo

Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto da una soggetto affetto da "psicosi cronica affettiva con manifestazioni allucinatorie e sindrome delirante cronica" cui era stato negato l’indennità di accompagnamento. 
Difatti,  sebbene nell’ambito delle mura era in grado di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, il ricorrente si rifiutava di uscire di casa  tanto che, come  riconosciuto da attestazioni provenienti da struttura pubblica, per la sua patologia, i sanitari dell’ASL ritenevano "inattuabile e pericoloso ogni spostamento fuori dalle mura domestiche, possibile solo con l’uso della forza".
La Suprema Corte, invece,  ha confermato che, in ordine alla incapacità materiali, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo "comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si qualificano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva".

mercoledì 3 dicembre 2014

Si ha diritto all’accompagnamento anche se la deambulazione non è compromessa (Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 22 ottobre – 27 novembre 2014, n. 25225)


Massima: ai fini dell’ottenimento della prestazione assistenziale dell’Inps, è ininfluente che l'interessato sia in grado o meno di deambulare: è sufficiente, infatti, che questi non riesca a compiere gli atti quotidiani della vita per infermità sia di carattere fisico che psichico. 

Ringrazio l'amico avv. Massimo Mazzucchiello per la preziosa segnalazione

giovedì 27 novembre 2014

Il diritto all'indennita' di accompagnamento spetta nel caso in cui il soggetto, pur essendo in condizione di compiere da solo gli elementari atti quotidiani della vita nell'abitazione, non sia in grado di uscire dalle mura domestiche per provvedere alle proprie necessita' (Cass. 8060/2004).



Precisazioni sui concetti di incapacità di deambulazione e necessità di assistenza continua

Il fatto che l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta solo a chi non è in grado di camminare è un'interpretazione che deve ormai essere superata ed è stato appurato da diverse norme che hanno approfondito il concetto. In particolare la Sentenza della Cassazione n. 8060/04 ha ribadito che: 


"Questa Corte ha più volte precisato che le condizioni previste dall'art. I della L. 11 febbraio 1980, n. 18 ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili consistono alternativamente o nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. (v. in ultimo pronunce di questa Corte n. 4887 dei 5 aprile 2002; n. 6882 del 13 maggio 2002; n. 1003 del 23 gennaio 2003); sia per l'una che per l'altra condizione di impossibilità o di incapacità deve trattarsi di una situazione permanente e non già episodica del totalmente inabile". 

Tenendo conto di quanto detto, la Cassazione ha stabilito che l' indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche se c'è la possibilità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, tipici dell'età, ma la persona non è in grado di uscire e camminare da sola fuori dalla propria abitazione.

martedì 3 giugno 2014

Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)


Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.

Carmine Buonomo

mercoledì 23 aprile 2014

ADL, IADL e MMSE: come interpretare un certificato geriatrico



Con riferimento all'indennità di accompagnamento, numerosi colleghi mi scrivono per avere chiarimenti su come interpretare le valutazioni contenute nei certificati geriatrici.
Senza alcuna presunzione scientifica, cercherò di spiegare, in maniera molto elementare, come vanno interpretate le valutazioni che lo specialista fa con riferimento all'A.D.L., all'I.A.D.L. e alla M.M.S.E.
1) Con la valutazione "A.D.L. (Activities of Daily Living)" si fa riferimento alle attività fondamentali della vita quotidiana nelle quali il soggetto è dipendente: su una scala da 0 a 6 punti, più basso è il punteggio finale (es. ADL: 1/6), maggiore è il bisogno di assistenza del soggetto.
2) Con la valutazione "I.A.D.L. (Instrumental Activities of Dailiy Living)" si fa, invece, riferimento al grado di compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana: su una scala da 0 a 8 punti, minore è il punteggio finale (es. IADL: 1/8), maggiore è il grado di compromissione dell'autonomia del soggetto.
3) Il "M.M.S.E. (Mini Mental State Examination), infine, è il test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo: si basa su una scala valutativa da 0 a 30 punti ed anche in questo caso, minore è il punteggio conseguito (es. MMSE: 6/30), maggiore è la non autonomia del periziando.
In particolare:
Un punteggio pari od inferiore a 13 = deterioramento grave 
Un punteggio compreso tra 13 e 17 = deterioramento evidente 
Un puntegggio compreso tra 18 e 24 = compromissione da moderata a lieve 
Un punteggio pari a 25 = borderline 
Un punteggio compreso tra 26 e 30 = normalità cognitiva
A seguire un facsimile dei test che vengono usualmente somministrati sul quale, per ovvi motivi di privacy, ho provveduto ad eliminare i dati sensibili dell'assistito.



Carmine Buonomo