lunedì 2 febbraio 2015

Si all’indennità di accompagnamento anche a chi compie gli atti quotidiani della vita solo all’interno delle mura domestiche ma non esce mai di casa (Cass., Ord. 1619/2015)


Ringrazio lo "Studio Legale Irollo" ed in particolare gli amici avv.ti Gaetano Irollo e Vincenzo Boccarusso per il prezioso materiale fornitomi.

Commento dell'avv. Gaetano Irollo

Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto da una soggetto affetto da "psicosi cronica affettiva con manifestazioni allucinatorie e sindrome delirante cronica" cui era stato negato l’indennità di accompagnamento. 
Difatti,  sebbene nell’ambito delle mura era in grado di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, il ricorrente si rifiutava di uscire di casa  tanto che, come  riconosciuto da attestazioni provenienti da struttura pubblica, per la sua patologia, i sanitari dell’ASL ritenevano "inattuabile e pericoloso ogni spostamento fuori dalle mura domestiche, possibile solo con l’uso della forza".
La Suprema Corte, invece,  ha confermato che, in ordine alla incapacità materiali, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo "comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si qualificano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva".

Ricordiamo che in precedenza, nel 2010, il governo in una manovra correttiva tentò di modificare il concetto di indennità di accompagnamento come previsto dall’attuale normativa, inserendo il requisito della permanenza (nell’ambito della deambulazione) e di complesso degli atti elementari della vita (nell’ambito dell’assistenza continua); anche se  il provvedimento non è stato approvato,  le circolari interne dell’INPS (cui molto spesso si attengono anche i CTU nella valutazione in sede giudiziaria) ritengono ancora oggi di escludere l’erogazione dell’indennità in parola ad esempio a chi utilizza tutori per la deambulazione o addirittura, possa spostarsi su una sedia a rotelle senza l’aiuto di terzi.
Nell’ambito, poi, dell’assistenza continua, ancora oggi si leggono pareri medico legali che, in accordo con le linee guida dell’Istituto,  ritengono che  l’indennità va esclusa nei casi in cui esista un minimo di attività all’interno della mura domestiche in quanto l’attività extradomiciliari, soprattutto per chi vive in moderne metropoli, non sono  rilevanti ai fini valutativi;  oppure che la dizione “continua” rimanda ad un concetto  di assistenza che deve esplicarsi nell’arco dell’intera giornata e non solo in saltuari momenti.

In conclusione, ancora oggi la Suprema Corte ritiene valido l’impianto originario della L. 18/80 intesa a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiar a farsi carico dei soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale, per cui vanno sicuramente respinte tutte quelle logiche che, viceversa, intendono negare  le prestazioni solo per tutelare il risparmio pubblico dell’INPS (che ben può attuarsi secondo altre forme).

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile














Nessun commento:

Posta un commento