mercoledì 31 luglio 2019

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'INPS non consente la revoca del decreto di omologa per mancata ricezione della comunicazione termini dissenso (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 22/07/19)

L'INPS proponeva istanza di revoca di un decreto di omologa asserendo di non aver ricevuto il provvedimento termini dissenso e quindi di non essere stato messo in condizione di contestare le risultanze della CTU.

Con un interessantissimo provvedimento, la d.ssa C. Cucinella del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza argomentando che l'Istituto si era costitito senza indicare alcun indirizzo PEC e che, comunque, la cancelleria non avrebbe potuto reperirlo da alcun pubblico elenco.

A tal ultimo proposito il Magistrato specifica sia che l'INPS non ha rispettato il termine ultimo del 30/11/14 per comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sia che, ai fini di una valida comunicazione, non è possibile utilizzare un indirizzo PEC reperito nell'indice PA (www.indicepa.gov.it).   

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Palo per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

giovedì 25 luglio 2019

Accolto ricorso ex art. 700 cpc avverso il diniego di liquidazione di indennità di accompagnamento riconosciuta su decreto di omologa. Interessante il capo relativo alla responsabilità aggravata dell'INPS ex art. 96 cpc (Tribunale Reggio Calabria, R.G. 503/2019)

Ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Reggio Calabria, G.L. dr. A. Salvati, gentilmente messo a disposizione dalla collega avv. Mariarosaria Minniti.
Nel caso specifico il Tribunale ha accolto un ricorso d'urgenza, ritenedo sussistenti e motivando egregiamente la coesistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, avverso un diniego di liquidazione di indennità di accompagnamento (per la carenza delle famose "spunte") riconosciuta su decreto di omologa dello stesso ufficio.
Davvero interessante e meritevole di plauso la parte in cui il Giudice valuta d'ufficio e stigmatizza la condotta extraprocessuale dell'Inps per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.

Per una panoramica completa dei precedenti giurisprudenziali in tema di accompagnamento e "spunte" vi invito a cliccare sul seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 24 luglio 2019

La Cassazione torna ad esprimersi sulla questione "spunte" per l'accompagnamento: ennesima sconfitta per l'INPS (Cass., Ord. n° 19724 del 22/07/19)

A distanza di poco meno di due mesi dal primo, epocale, provvedimento (Sentenza n° 14412/2019, di cui ne abbiamo parlato compiutamente QUI), la Suprema Corte torna nuovamente a pronunciarsi sull'annosa questione del diritto all'indennità di accompagnamento nel caso in cui il medico curante abbia omesso il flag di una o entrambi le voci di non autonomia nell'invio del certificato telematico.

Con l' Ordinanza n° 19724 del 22/07/2019 la Cassazione, richiamando sic et simpliciter il principio di diritto già enunciato con la citata Sentenza 14412/2019 ha stabilito, per l'ennesima volta, che "al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione di moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa si svolga regolarmente".

Game over per l'INPS??? Ai posteri l'ardua sentenza....

Carmine Buonomo

A seguire il provvedimento, liberamente scaricabile in formato .pdf

L'indennità di accompagnamento non esclude l'idoneità alla guida



Il Ministero della Salute, con parere n. 80242290585/2016, ha precisato che nel caso di soggetti cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento la stessa non esclude automaticamente l'idoneità alla guida.


Conseguentemente, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la patente di guida speciale che addirittura potrà anche essere rinnovata.


ll fondamento di questo chiarimento è la tipologia di patologia che da luogo al beneficio dell'indennità suddetta poichè non tutte le disabilità escludono la capacità di guida anche sotto il profilo delle presenza delle condizioni di sicurezza richieste dalla legge.


Pertanto, la Commissione Medica, incaricata della valutazione dei requisiti medico legali per la concessione del superiore beneficio, dovrà accertare caso per caso se le affezioni presenti nel soggetto inabile consentano lo stesso ad essere abilitato alla guida di veicoli.

mercoledì 17 luglio 2019

Il requisito reddituale dell'assegno sociale è rappresentato esclusivamente dal reddito effettivamente percepito dall'interessato (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2847/2019)


Sul controverso argomento dell'assegno sociale, allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Domenico Di Paola.

Nel documento il G.L. dr. Barbato, Rosario Capolongo, dopo un interessante excursus normativo, conclude statuendo che la valutazione non può che essere effettuata caso per caso, alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta, come confermato anche da Cass. 16852/2018.


Infatti il requisito reddituale della prestazione assistenziale in esame non è rappresentato dalla sussistenza di qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito “percepibile” nell’anno di riferimento, ma solo ed esclusivamente dal reddito effettivamente percepito dall’interessato

Il che è confermato dallo stesso dato normativo di riferimento che, per il conguaglio, si riferisce expressis verbis al “reddito effettivamente percepito”.

Altri interessanti pronunce sull'argomento li potete trovare QUI e QUI.

Carmine Buonomo