martedì 9 luglio 2019

Muta l'orientamento del Tribunale di Napoli Nord in merito ai giudizi con cui si impugnano gli estratti di ruolo. Inammissibili in assenza di esecuzione


Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Sirio e Francesco Giametta per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

Con le sentenze n. 2951/2019 del 12/06/2019 e la n. 2792/2019 del 5.6.2019 (della dott.ssa Perpetua) e la sentenza n. 2890/2019 pubbl. il 10/06/2019 (della dott.ssa Acquaviva Coppola) del Tribunale di Napoli Nord sez. lav. e previdenza, in accoglimento delle tesi difensive svolte dallo Studio Legale Giametta, la Sezione Lavoro dichiara espressamente di mutare il proprio precedente orientamento in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo ed aderisce alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6166/2019, 6723/2019 e 6887/2019).

In particolare, viene dichiarato inammissibile il motivo di opposizione concernente la prescrizione successiva in quanto "nel caso in esame" non vi è la prova della minaccia attuale di atti esecutivi. 

mercoledì 26 giugno 2019

Ai fini della liquidazione di un decreto di omologa non e' preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1699/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord,  reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio ed avente ad oggetto un giudizio di condanna per mancato pagamento, nei termini di legge, della prestazione connessa all'accertato requisito sanitario in un decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

Nel caso specifico la sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, anche rifacendosi ai messaggi INPS n° 20715/2013 e 4818/2015, conclude che - indipendentemente dal generico dovere di collaborazione all'adempimento - il creditore non è obbligato per legge all'invio del modello AP70 (o AP23 in caso di decesso) predisposto dall'INPS.

A quanto egregiamente osservato dal Giudice, si aggiunga anche che, con circolare n° 100/2016, l'INPS ha nuovamente ribadito la non necessità dell'invio del modello AP70 che andrà quindi trasmesso solo previa richiesta dell'Istituto stesso.  

Ovviamente questo precedente viene pubblicato solo dopo la decorrenza termine breve per l'impugnazione... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Carmine Buonomo 

venerdì 21 giugno 2019

Indennità di accompagnamento e irrilevanza spunte di non autonomia: prima applicazione pratica della Sentenza della Cassazione n° 14412/2019

Allego uno dei primissimi provvedimenti di merito in cui il Giudice di prime cure (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa M. Caroppoli, Sentenza n° 2956/2019) ha condannato l'INPS al pagamento dell'indennità di accompagnamento, negato in via amministrativa nonostante il favorevole decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, sulla base dell'orientamento di cui alla Sentenza della Cassazione n° 14412/2019).

Per chi non dovesse ricordarlo tale, importantissimo, precedente ha dichiarato definitivamente l'irrilevanza delle spunte di non autonomia ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (LINK all'articolo).

Ringrazio l'amico e collega avv. Luigi Barisciano per il materiale messo a  disposizione.

Carmine Buonomo

martedì 28 maggio 2019

Indennità di accompagnamento e "spunte": per la S.C. sono irrilevanti ai fini del perfezionalmento della domanda amministrativa (Cassazione, Sentenza n° 14412/2019)


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle voci di non autonomia non determina l'improcedibilità della domanda.
Per la Suprema Corte non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

Sei avvocato e ricco? Niente Pinto - Intervista all'avv. Carmine Buonomo