martedì 9 luglio 2019

Muta l'orientamento del Tribunale di Napoli Nord in merito ai giudizi con cui si impugnano gli estratti di ruolo. Inammissibili in assenza di esecuzione


Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Sirio e Francesco Giametta per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

Con le sentenze n. 2951/2019 del 12/06/2019 e la n. 2792/2019 del 5.6.2019 (della dott.ssa Perpetua) e la sentenza n. 2890/2019 pubbl. il 10/06/2019 (della dott.ssa Acquaviva Coppola) del Tribunale di Napoli Nord sez. lav. e previdenza, in accoglimento delle tesi difensive svolte dallo Studio Legale Giametta, la Sezione Lavoro dichiara espressamente di mutare il proprio precedente orientamento in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo ed aderisce alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6166/2019, 6723/2019 e 6887/2019).

In particolare, viene dichiarato inammissibile il motivo di opposizione concernente la prescrizione successiva in quanto "nel caso in esame" non vi è la prova della minaccia attuale di atti esecutivi. 

Segue la massima della sentenza n. 2591/2019: <<Preliminarmente, in ordine all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, questo Giudice, mutando il proprio precedente orientamento, ritiene di dover aderire alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6166/2019, 6723/2019 e 6887/2019) secondo cui “7. Tanto premesso, il motivo, nella parte in cui sostiene l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, non è fondato. 8. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sè autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016). 9. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e nei termini di legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass. 28/02/2018, n. 4614, Cass. 18/01/2018, n. 1144). 10. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass. 19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

11. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. 12. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. 13. 
Nel caso, in considerazione del fatto che nella ricostruzione della Corte territoriale, non oggetto di specifica impugnazione, la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. 14. Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), ed analoga soluzione deve adottarsi per la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato la relativa eccezione. 15. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) mentre l'ordinanza n. 10809 del 2017 richiamata nella memoria non si è misurata con tale questione - difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva. 16. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.”.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve essere dichiarato inammissibile il motivo di opposizione concernente la prescrizione successiva in quanto, nel caso in esame, non vi è la prova della minaccia attuale di atti esecutivi.>>


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