giovedì 2 aprile 2020

Rassegna analitica dei requisiti per l'indennità di disoccupazione NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 19/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte in cui la sempre impeccabile d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente tutti i requisiti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio e negata dall'INPS.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo

Certificazione Unica INPS per professionisti


Nell'ormai consolidata ottica della spending review, sono anni che l'INPS non provvede più alla trasmissione cartacea ai professionisti della Certificazione Unica relativa ai compensi versati nell’anno precedente.

La relativa documentazione dovrà quindi essere prelevata esclusivamente in formato digitale dal sito INPS.

A seguire la procedura:

Collegarsi sul sito www.inps.it

Nella campo di ricerca (contraddistinto da una lente di ingrandimento) digitare la parola "PIN" e quindi cliccare su "Servizio Richiesta PIN online".

Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.

In alternativa al PIN INPS è possibile accedere con il proprio SPID.

Una volta in possesso dello SPID o del PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino".

Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino".

Nella colonna a sinistra "Menu", cliccare sulla voce "Modelli" ed infine sulla voce "Certificazione Unica (dal 2015)".

Da qui è possibile scaricare e/o salvare la relativa certificazione fiscale.

Carmine Buonomo 
   


martedì 31 marzo 2020

Studio Legale Buonomo eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020” da Il Sole 24 Ore

“Gli Studi Legali dell'anno 2020” è un elenco composto da circa 300 studi legali italiani che sono stati riconosciuti come eccellenze nel proprio settore di specializzazione. 


Negli scorsi mesi IL SOLE 24 ORE, in collaborazione con GUIDA AL DIRITTO e STATISTA, ha svolto per il secondo anno consecutivo il sondaggio “Gli Studi Legali dell’anno 2020” allo scopo di individuare le eccellenze del panorama legale italiano secondo le indicazioni di avvocati, clienti e professionisti del settore.


A seguito dell'indagine effettuata, lo Studio Legale Buonomo è stato eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020”, nella sezione Lavoro e welfare.

La lista completa degli Studi premiati sarà pubblicata in un report speciale in uscita il 18 maggio 2020 su Il Sole 24 ORE e online sul sito www.ilsole24ore.com

Ringrazio di vero cuore i professionisti del diritto che, segnalando il nostro studio, ci hanno permesso di raggiungere questo ambitissimo traguardo a livello nazionale.

Carmine Buonomo






domenica 22 marzo 2020

L'INPS e la possibilità di proporre istanza di correzione di errore materiale: due pesi e due misure!!!

Come tutti voi saprete, l'art. 445 bis cpc definisce il decreto di omologa "non impugnabile né modificabile", se non per ricorso per Cassazione.

Questa rigidità normativa, che avrebbe creato non pochi problemi se applicata alla lettera, col tempo è stata fortemente mitigata dai nostri amati Tribunali.

Sarebbe stato impensabile, ad esempio, dichiarare immodificabile il decreto di omologa in presenza di problematiche di semplice definizione (si pensi ad un errore materiale sui dati anagrafici di parte ricorrente, sul codice fiscale, sulla prestazione e/o decorrenza riconosciuta, etc.).

Il Tribunale di Napoli, ad esempio, ha provveduto ad emendare un'omologa errata (CTU positiva / decreto negativo), con una condivisibilissima motivazione: "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente. (LINK)

Purtroppo, però, un funzionario dell'INPS stanziato a Napoli Nord (fortunatamente un caso isolato, visto che l'Istituto può vantarsi di annoverare tra le proprie fila tantissimi collaboratori sempre correttissimi e deontologicamente impeccabili) ha ritenuto di poter stravolgere il tutto a proprio uso e costume.

Questo funzionario, in particolare, quando l'errore del magistrato è stato (teoricamente) in  sfavore dell'Istituto, ha ritenuto pacificamente presentabile la relativa istanza CEM: si veda questo mio precedente articolo in cui segnalavo un episodio raccapricciante in materia di spese di giudizio (CTU parzialmente positiva / istanza CEM INPS per invocare la compensazione integrale delle spese di giudizio), accaduto proprio al Tribunale di Napoli Nord.  

Viceversa lo stesso funzionario, quando l'involontario errore del magistrato è stato in sfavore della parte ricorrente (decreto di omologa totalmente positivo / spese compensate), con formale memoria difensiva si è opposto duramente alla presentabilità dell'istanza CEM. 

Come diceva una persona a me cara: "alcune persone hanno due pesi, due misure, due facce, ma soprattutto due attributi che non usano mai"!!!
A voi lettori le amarissime considerazioni...
Carmine Buonomo