mercoledì 13 giugno 2018

L'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del CTU (Provvedimento CEM Tribunale Napoli)

L'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello ci segnala questo interessantissimo provvedimento sul principio della "ragionevolezza della legge" in ambito CEM, con conseguenziale revoca del decreto di omologa errato.

Nel caso specifico, sebbene la CTU fosse positiva per l'assistito, il Giudice aveva erroneamente emesso un decreto di omologa negativo, in difformità alle incontestate conclusioni rese dal consulente.



Il Giudice egregiamente motiva "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente

È importante evidenziare che a seguito del CEM, il giudice ha anche attribuito le spese di lite; sovente capita che venga corretta la sola parte relativa alla prestazione, lasciando inalterata la compensazione integrale delle spese motivando che, solo per quel capo, bisogna ricorrere in Cassazione. 

Complimenti a Massimo, e complimenti al dott. Diego Vargas, come sempre magistrato corretto, serio ed attento alle istanze dell'avvocatura.

Carmine Buonomo

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