domenica 22 marzo 2020

L'INPS e la possibilità di proporre istanza di correzione di errore materiale: due pesi e due misure!!!

Come tutti voi saprete, l'art. 445 bis cpc definisce il decreto di omologa "non impugnabile né modificabile", se non per ricorso per Cassazione.

Questa rigidità normativa, che avrebbe creato non pochi problemi se applicata alla lettera, col tempo è stata fortemente mitigata dai nostri amati Tribunali.

Sarebbe stato impensabile, ad esempio, dichiarare immodificabile il decreto di omologa in presenza di problematiche di semplice definizione (si pensi ad un errore materiale sui dati anagrafici di parte ricorrente, sul codice fiscale, sulla prestazione e/o decorrenza riconosciuta, etc.).

Il Tribunale di Napoli, ad esempio, ha provveduto ad emendare un'omologa errata (CTU positiva / decreto negativo), con una condivisibilissima motivazione: "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente. (LINK)

Purtroppo, però, un funzionario dell'INPS stanziato a Napoli Nord (fortunatamente un caso isolato, visto che l'Istituto può vantarsi di annoverare tra le proprie fila tantissimi collaboratori sempre correttissimi e deontologicamente impeccabili) ha ritenuto di poter stravolgere il tutto a proprio uso e costume.

Questo funzionario, in particolare, quando l'errore del magistrato è stato (teoricamente) in  sfavore dell'Istituto, ha ritenuto pacificamente presentabile la relativa istanza CEM: si veda questo mio precedente articolo in cui segnalavo un episodio raccapricciante in materia di spese di giudizio (CTU parzialmente positiva / istanza CEM INPS per invocare la compensazione integrale delle spese di giudizio), accaduto proprio al Tribunale di Napoli Nord.  

Viceversa lo stesso funzionario, quando l'involontario errore del magistrato è stato in sfavore della parte ricorrente (decreto di omologa totalmente positivo / spese compensate), con formale memoria difensiva si è opposto duramente alla presentabilità dell'istanza CEM. 

Come diceva una persona a me cara: "alcune persone hanno due pesi, due misure, due facce, ma soprattutto due attributi che non usano mai"!!!
A voi lettori le amarissime considerazioni...
Carmine Buonomo

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