lunedì 16 dicembre 2019

Dopo Napoli Nord e Bari, anche il Tribunale di Foggia rigetta l'eccezione INPS "verbale revisione / nuova domanda" (Trib. Foggia, ordinanza del 21/11/19)

Si susseguono a tamburo battente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani stanno rigettando la capziosa eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 in un primo momento erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo i Tribunali di Napoli Nord e Bari, è il Tribunale di Foggia, in persona del G.L. dr. Ivano Caputo, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami contemporaneamente dai colleghi avv.ti Giacomo A. Celentano e Luigi Francesco De Cesare.


venerdì 13 dicembre 2019

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2020 (Circolare INPS n° 147/2019)


Fonte: Pensionioggi.it


Aggiornati dall'Istituto Nazionale di Previdenza i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2020.


Crescono leggermente nel 2020 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili.

I nuovi importi validi dal prossimo 1° gennaio 2020 sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare INPS numero 147/2019 a seguito dell'adeguamento dei valori all'andamento annuo dell'inflazione. 

Così sia l'assegno mensile di invalidità sia l'indennità di frequenza che la pensione di inabilita' civile salgono dai 285,66 € al mese a 286,81 euro per 13 mensilità; un totale di poco piu' di 3.500 euro annui. 

Salgono anche il limite annuo di reddito per la concessione: per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza nel 2020 non bisogna superare i 4.926,35 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 

Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 

Le prestazioni possono godere della maggiorazione di 10,33 euro al mese prevista dall'articolo 70, comma 6 legge 388/2000 se l'invalido civile ha meno di 65 anni e sprovvisto di altri redditi e al più robusto incremento al milione, previsto dai 60 anni con riferimento agli invalidi totali, ai sordomuti titolari di pensione speciale e ai ciechi assoluti (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) che consente, sempre a determinate condizioni di reddito di raggiungere un massimo di 651,51 euro al mese. 

L'ottenimento delle maggiorazioni sociali, come noto, è più difficile dato che il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione qui non solo il reddito personale ma anche quello coniugale.

Da segnalare che nel 2020 l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l'importo base è pari a 374,48 euro al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale sopra descritti previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile. 

Alla cifra si può aggiungere la maggiorazione di € 85,35 prevista dall'articolo 67 legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999 (a condizione che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale).

L'indennità di comunicazione nel 2020 raggiunge i 258,00 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario) mentre l'importo della pensione speciale è pari a 286,81 euro al mese a condizione che il reddito annuo personale non superi i 16.982,49 euro. 

La pensione per i ciechi assoluti tocca nel 2020 i 310,17 euro al mese mentre la pensione per i ventesimisti (o assoluti ricoverati) viene erogata nella misura di 286,81 euro al mese, per entrambe il reddito annuo personale non deve superare i 16.982,49 euro. 

Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: 212,86 euro al mese a condizione che il reddito personale non sia superiore a 8.164,73€.

Crescono anche le indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi.

Nello specifico per quanto riguarda le prestazioni erogate dall'Inps l'indennità di accompagnamento per gli invalidi totali raggiunge i 520,29 euro al mese mentre l'omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i 930,99 euro al mese. 

L'indennità speciale per i ciechi parziali (ex art. 3, ln 508/1988) ammonta invece a 212,43 euro al mese. 

Queste prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


giovedì 12 dicembre 2019

Anche la Puglia si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale di revisione sanitaria = obbligo nuova domanda" (Trib. Bari, ordinanza del 03/12/2019)

Si susseguono inesorabilmente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani, nel rigettare la strampalata eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale, provvedono alla nomina del CTU. 

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 che in un primo momento era stata erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo il Tribunale di Napoli Nord (LINK) è il Tribunale di Bari in persona del dr. Giuseppe Lagioia, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Luigi Francesco De Cesare dell'omonimo foro.

Buona lettura,

Carmine Buonomo

mercoledì 11 dicembre 2019

Il verbale di revisione sanitaria è sempre impugnabile in giudizio e non è richiesta la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Trib. Napoli Nord, ordinanza del 10/12/2019)


Facendo seguito ai miei precedenti articoli che troverete QUI, QUI e QUI, ho il piacere di postare un importantissimo provvedimento, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Alberto Messina, nel quale la sempre impeccabile d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord,  per la prima volta in Italia fornisce finalmente una cristallina ricostruzione logico giuridica sull'annosa questione "verbale di revisione / nuova domanda", anche alla luce della recentissima Sentenza della Cassazione n° 28445/20189, erroneamente e frettolosamente sbandierata dall'INPS come propria vittoria giudiziaria.

Nel provvedimento la d.ssa Cucinella - anche sulla base di quanto stabilito dalla S.C. - chiarisce l'importantissima distinzione tra verbale sanitario di revisione ed il (successivo ed eventuale) provvedimento di revoca, che l'INPS ha vergognosamente provato in tutti i modi a far passare in giudizio come un'unica cosa: a tutto ciò è seguito ovviamente il rinvio ad una successiva udienza per la nomina del CTU. 

Visto che la questione purtroppo è ancora controversa in parecchi fori italiani, invito i colleghi a stampare e a portare sempre con sè in udienza questa illuminante ordinanza, oltre alla scansione dei tre provvedimenti (verbale sanitario, sospensione del pagamento e revoca della prestazione) per farne capire all'interlocutore di turno le relative differenze, soprattutto grafiche, e quindi l'inconsistenza dell’eccezione sollevata dall'Istituto.

Troverete i files in formato .pdf, liberamente scaricabili, alla fine del post. 
  
Buona lettura

Carmine Buonomo

AGGIORNAMENTO 12/12/2019: ORDINANZA TRIBUNALE BARI

martedì 10 dicembre 2019

Invalidi Civili: domande più veloci anche per i soggetti tra 18 e 67 anni (Messaggio INPS n° 4601/2019)


Semplificazioni in arrivo per la concessione della prestazioni economiche di invalidità civile, di cecità o di sordità per i cittadini in età lavorativa tra 18 e 67 anni. 

Anche per questi soggetti, al pari di quanto attualmente accade per i soggetti non più in età lavorativa (cioè gli ultra 67enni) l'Inps consentirà di anticipare l’invio delle informazioni di tipo socio-economico già al momento della presentazione della domanda di invalidità civile. 

Lo rende noto l'Istituto di Previdenza con il messaggio numero 4601/2019.

Anche per tale categoria di beneficiari sarà possibile contrarre i tempi di erogazione dei benefici economici connessi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità o sordità attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria con il modello AP70. 

Al momento della presentazione della domanda di invalidità il cittadino potrà fornire, quindi, non solo le indicazioni per l’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento) ma anche altri dati funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica (dati dell’eventuale ricovero; dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; dati reddituali;modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo o di associazioni).

La novità sarà in vigore in via sperimentale dal 10 dicembre 2019 e riguarderà, in questa prima fase, solo le domande trasmesse online dai patronati. 

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Restano disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati descritti.