giovedì 21 novembre 2019

Revoca prestazione assitenziale e necessità nuova domanda: importanti precisazioni!!!

Come ho avuto già modo di parlarne QUI e QUI, l'orientamento della Cassazione secondo cui, quando interviene la revoca di una prestazione assistenziale, il beneficiario deve presentare una nuova domanda amministrativa non solo è sacrosanto ma non fa altro che confermare quanto previsto dalla normativa in materia.

Il problema però è far capire ai solerti procuratori dell'Istituto, che propugnano acriticamente questa teoria senza evidentemente capire di cosa si parla, la differenza formale e sostanziale tra il verbale negativo di revisione sanitaria (sempre impugnabile in giudizio, cui seguirà la sospensione della prestazione nei 30 giorni successivi) ed il successivo provvedimento di revoca (che può intervenire solo quando il verbale non viene impugnato in giudizio nei 6 mesi oppure, se impugnato, il relativo giudizio dovesse concludersi con esito negativo).  

E' evidente che qualora, per assurdo e per ipotesi, il provvedimento formale di revoca dovesse intervenire prima dei 6 mesi stabiliti per l'impugnazione o prima della conclusione del giudizio di ATPO, quest'ultimo sarebbe autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per mancanza di motivazione.

Quindi, ritenendo di far cosa gradita a tutti, anche per far meglio comprendere la differenza "grafica" con il verbale sanitario, provvedo ad allegare un formale provvedimento di revoca che l'INPS emette (o meglio emetteva fino a qualche anno fa, visto che per "spending review" oramai non lo invia più) solo dopo che sia diventato definitivo il verbale negativo di revisione.

Vi invito pertanto a stamparne una copia da portare sempre con voi (click tasto destro sull'immagine e poi salva con nome) per far capire al destinatario la differenza sostanziale e soprattutto formale tra i due provvedimenti.

Carmine Buonomo




 

1 commento:

  1. Buonasera avvocato Buonomo. Noi ci troviamo in una situazione particolare in cui patronato ed inps asseriscono 2 posizioni diametralmente opposte. Abbiamo fatto domanda di indennità di frequenza per ipoacusia per mia figlia di 4 anni tramite CAF e previa presentazione certificato attestazione medica così come ci è stato indicato. La pediatra pertanto spunta unicamente le voci invalidità civile e non sordità.Pochi giorni dopo ci accorgiamo dell'errore e che sarebbe meglio inoltrare una richiesta di indennità di comunicazione per cui chiedo alla pediatra modifica del certificato ma il patronato asserisce di non poter annullare la domanda. Possibile che non ci sia modo di annullare un domanda per inoltrarla nuovamente nel modo corretto?
    Grazie per la cortese attenzione
    Roberta

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