lunedì 7 ottobre 2019

Revoca prestazione assistenziale e necessità di una nuova domanda amministrativa (Cassazione, ordinanza n° 4788/2019)

La Cassazione cristalizza la normalitá ma, come spesso accade, l'Inps interpreta le sentenze a suo piacimento: a pagar le spese sono sempre i più deboli!!! (cit. avv. Danilo Albano)
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Prima di entrare nel merito del post, desidero segnalare che queste brevi osservazioni derivano da un interessantissimo scambio di idee con l’amico storico avv. Alessandro Faggiano, Presidente della Camera Previdenziale Napoletana che ringrazio, come sempre, per la sagacia, l’esperienza e la disponibilità da sempre spesi nell’interesse della categoria degli avvocati previdenzialisti. 

Fa discutere gli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’INPS secondo cui – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione, ord. 4788/2019) – quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

E quindi??? Dov’è il problema??? Il principio è chiaro ed anche sacrosanto!!!
La Cassazione ha assolutamente ragione, non avendo fatto altro che “scoprire l’acqua calda”.

E’ normalissimo che quando una prestazione viene REVOCATA, per ottenerne il ripristino, bisogna necessariamente presentare una nuova domanda.

C’è però da dire, e non me ne voglia a male nessuno, che “quando il saggio (leggasi Cassazione) indica la luna, lo stolto (INPS) guarda il dito”!!!

Il problema, infatti, è far capire allo stolto INPS la SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA IL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI VERIFICA ED IL SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE SINO A QUEL MOMENTO GODUTA.

La revoca di una prestazione assistenziale, infatti, è un provvedimento amministrativo che:
1)   Segue un verbale sanitario di mancata conferma della permanenza del requisito sanitario diventato definitivo (e cioè, non impugnato in tribunale nei 6 mesi dalla notifica oppure, qualora impugnato, con giudizio conclusosi con esito negativo per il ricorrente);
2)   Deve essere emesso in forma specifica dall’amministrazione;
3)  Deve essere formalmente comunicato all’interessato, il quale ha precisi termini e modalità – stabiliti dalla legge – per impugnarlo.   

mercoledì 2 ottobre 2019

Il differimento di dodici mesi della decorrenza stabilito dal DL 78/2010 si può applicare anche alla pensione di vecchiaia anticipata VO80%: Cassazione, sentenza n° 20463/2019)




Con la sentenza numero 20463 del 30 settembre 2019 la Corte di Cassazione legittima pienamente sul piano giuridico il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, cioè coloro che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.
Come noto i lavoratori del settore privato in considerazione della peculiarità condizione sanitaria hanno mantenuto la facoltà di ritirasi in anticipo rispetto all'ordinaria età di vecchiaia facendo salva la normativa antecedente alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992). 
Tale normativa consentiva sino al 31 dicembre 2012 il pensionamento con 60 anni gli uomini e 55 anni le donne unitamente a 20 anni (di regola) di contribuzione; dal 2013 a causa dell'aumento legato alla speranza di vita Istat i requisiti anagrafici sono stati innalzati di tre mesi, dal 2016 di altri quattro mesi e dal 2019 di altri cinque mesi. 
Attualmente, pertanto, i requisiti anagrafici sono pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne (contro l'età standard di 67 anni prevista per la generalità degli altri lavoratori). 
Allo sconto ha fatto da contraltare la presenza, però, di una finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi) sin dal 1° gennaio 2011 che, in sostanza, differisce di un anno l'erogazione del primo rateo di pensione una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi appena descritti.

lunedì 23 settembre 2019

Applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc in materia assistenziale





Condivido con piacere questo interessantissimo articolo dell'amica e collega avv. Maria Paola Monti del Foro di Roma, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani".
Considerato che, con sempre maggior frequenza, l’Inps sta sollevando l’eccezione di inapplicabilità, alle controversie in materia assistenziale, dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (“Controversie in materia di invalidità pensionabile. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”), si condivide l’ordinanza predisposta dal Dott. Dario Conte, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, con cui si supera nettamente l’eccezione, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze ivi citate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004, in cui si presume pacificamente l’applicabilità del citato articolo a una fattispecie concernente l’indennità di accompagnamento).

lunedì 16 settembre 2019

L'indebito assistenziale per motivi reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Tribunale Velletri, Sentenza n° 1198/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Vincenzo Calarco del Foro di Roma.


Nel caso specifico sin controverteva su una richiesta di restituzione somme avanzata dall'INPS per aver il ricorrente continuato a percepire i ratei di assegno di invalidità civile nonostante il superamento dei limiti reddituali di legge.

La conclusione cui giunge il Tribunale è che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento".

Diversa invece è la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari che è soggetto ad una disciplina specifica (art. 37, comma 8, L. 448/1998): in tale ipotesi è consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.

Buona lettura

Carmine Buonomo 

venerdì 6 settembre 2019

Indebiti assistenziali per ricoveri ospedalieri di lunga degenza


Da tutt'Italia ci arrivano notizie alquanto preoccupanti che riguardano i percettori di indennità di accompagnamento.
In particolare l’INPS sta trasmettendo delle salatissime richieste di restituzione somme a coloro che, negli anni precedenti, sono stati sottoposti a ricoveri di lunga degenza. 
La legge che istituisce l’indennità di accompagnamento prevede, infatti, la sospensione dell’erogazione in caso di ricoveri presso istituti di durata superiore a 30 giorni (leggi POST). 
Nel corso degli anni l’INPS ha interpretato questa regola includendo anche i ricoveri ospedalieri; la ratio deriva dal fatto che l’indennità di accompagnamento è stata creata per favorire la permanenza a casa dei disabili e che quindi non avrebbe alcuna ragione di essere in caso di ricovero in istituti specializzati.
Inutile dire che la presenza dei genitori (nel caso di minori ricoverati) o di altro personale di fiducia è quasi sempre imposta dall’ospedale. 
Inoltre nel caso di minori la costante presenza dei genitori nel corso dei ricoveri ospedalieri risulta necessaria per il semplice fatto che gli stessi devono prestare il consenso ai numerosi atti sanitari, difficilmente prevedibili, che possono essere praticati in occasione di tali ricoveri. 
La giurisprudenza di legittimità da anni ha stabilito che