lunedì 23 settembre 2019

Applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc in materia assistenziale





Condivido con piacere questo interessantissimo articolo dell'amica e collega avv. Maria Paola Monti del Foro di Roma, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani".
Considerato che, con sempre maggior frequenza, l’Inps sta sollevando l’eccezione di inapplicabilità, alle controversie in materia assistenziale, dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (“Controversie in materia di invalidità pensionabile. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”), si condivide l’ordinanza predisposta dal Dott. Dario Conte, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, con cui si supera nettamente l’eccezione, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze ivi citate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004, in cui si presume pacificamente l’applicabilità del citato articolo a una fattispecie concernente l’indennità di accompagnamento).
Si aggiunga, inoltre, che l’art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l’aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all’INPS (ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).

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