lunedì 5 settembre 2016

Reiezione domanda di assegno sociale per separazione legale senza assegno di mantenimento


l'INPS ha iniziato a respingere le domande di assegno sociale di cittadini che, pur in possesso del requisito reddituale richiesto, sono separati legalmente senza assegno di mantenimento in quanto negli accordi tra le parti, non è stato previsto. 
Le sedi territoriali dell’Inps stanno applicando le direttive della sede centrale dell’Istituto impartite con una nota interna. 
L'Inps, nel sottolineare che l’assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico e che ha “natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito” deduce l'esistenza o meno dello stato di bisogno dall'unica circostanza che il richiedente abbia chiesto o meno l'assegno di mantenimento.
Secondo l’Inps con la rinuncia al mantenimento si deduce l’autosufficienza economica che non può cambiare in un “breve lasso di tempo” diventando situazione di bisogno che “sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito”, per cui la prestazione assistenziale….(che come detto ha natura sussidiaria) non potrebbe essere riconosciuta. 
Il parere della Consulenza Legale INCA , circa la possibilità di contrastare in contenzioso la posizione INPS, non è positivo, visti anche i precedenti giudizi. Recentemente, si è concluso avanti la Corte di Cassazione un contenzioso promosso a Torino da due cittadini formalmente nullatenenti nel corso del quale è stato dato rilievo a “indicatori” collegati al tenore di vita quali, tra gli altri, il pagamento di un elevato canone di locazione abitativa e addirittura il sostegno economico ricevuto dai figli (Cassazione, sentenza n. 14210 del 2013).
Il cittadino che si trova in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale che può continuare ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte attraverso la pensione di reversibilità che si innesta proprio sul diritto agli alimenti.
La scelta da parte del coniuge più debole di rinunciare all’assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell’altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, rischia di metter in luce un intento elusivo e di dar corpo ad una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all’accesso alla prestazione. 
Peraltro, se, successivamente alla separazione, conclusasi con una dichiarazione di autosufficienza reddituale, si siano verificate le condizioni di bisogno, il soggetto può chiedere una modifica degli accordi e rivendicare un assegno a carico del coniuge in ragione di detta sopravvenienza (Tratto da circolare INCA n°111 del 23 ottobre 2015).

Un interessante articolo che, viceversa, tratta il caso in cui la reiezione/revoca dell'assegno sociale avvenga perchè i coniugi separati continuano a condividere lo stesso tetto: LINK 

Diverso è il caso, invece, in cui l'ex non provveda al versamento dell'assegno di mantenimento pattuito: LINK

mercoledì 10 agosto 2016

La rinuncia all'eredita' fa perdere il diritto a percepire la pensione di reversibilita'?


Molte persone mi chiedono se, la rinuncia all'eredità del defunto coniuge, comporta automaticamente la perdita del diritto a percepire anche l'eventuale pensione di reversibilità che sarebbe spettata.

Sul punto, posso tranquillamente affermare che l'eventuale rinuncia all’eredità non pregiudica in alcun modo alcun diritto pensionistico, ma fa perdere solo il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal deceduto prima della morte.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987, ha specificato che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perche' spettante anche in caso di rinunzia all'eredita' e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra piu' aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilita' del diritto). 

Pertanto, non possono invocarsi quelle ragioni che giustificano un diverso trattamento, sul piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a quello cui non sia stata addebitata la separazione;
Acquistandosi, dunque, la pensione di reversibilita' iure proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi (stato di bisogno e riferibilita' ad una determinata posizione previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti (quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa) viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perche' crea disparita' di trattamento fra coniugi separati per colpa (anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perche' appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle suddette vicende personali, rispetto ad un diritto causalmente ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne e' l'evenienza che, per effetto di cio', il coniuge assicurato si trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto possa fruire della prestazione; 

E', infine, incoerente, col disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.

martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

martedì 26 luglio 2016

Notifica non andata a buon fine: il notificante deve riattivarsi con immediatezza e tempestività (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 14594 del 15/07/16)


Se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. 
Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio.


martedì 12 luglio 2016

Evento Formativo "P.C.T. e Deonotologia Forense", Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), 13 luglio 2016

Allego la locandina del prossimo incontro formativo dal titolo "Il Processo Civile Telematico e Deontologia Forense", organizzato dall'OUA e dai C.d.O di Napoli e S. Maria C.V.,  che si terrà mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 11 presso l'Ufficio di Presidenza (2 piano) del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce).

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 3 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo