lunedì 23 dicembre 2013

Invalidita' / Inabilita' civile: più facile "ritentare" a seguito di variazione delle condizioni reddituali

Se a risposta di una prima domanda di invalidità o inabilità civile la rendita è negata per mancanza del requisito reddituale, quando l’invalido presenterà una seconda domanda perché sono mutate le sue condizioni di reddito, NON dovrà sottoporsi nuovamente a verifica medica. 
L’ha stabilito l’Inps nel messaggio n. 15972/2013. 


Un solo accertamento sanitario.
Lo status di invalido civile, cieco civile e/o sordo civile dà titolo ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, etc.). 
Per conseguire il diritto a tali prestazioni economiche sono richiesti diversi requisiti, oltre a quello sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale (cioè il fatto di essere invalido civile o cieco civile oppure sordo civile). 
Tra questi ulteriori requisiti, i quali sono rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione economica mentre non incidono sullo stato invalidante, c’è quello reddituale, ossia la necessità che l’invalido richiedente la prestazione possegga un reddito entro certi limiti prefissati per legge. 
Secondo la prassi attualmente in uso la domanda per richiedere le prestazioni economiche coincide (è unica) con quella dell’accertamento sanitario dell’invalidità. 
In pratica, quando un cittadino fa richiesta di riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o sordo civile, con la stessa istanza fa pure richiesta di liquidazione della prestazione economica.
Ciò ha comportato finora che, nei casi di rigetto della richiesta di liquidazione della prestazione economica per mancanza del requisito reddituale, il cittadino si vedeva costretto a ripetere l’intera trafila a partire da un nuovo accertamento sanitario.
Qui subentra la novità dell’Inps: se una prestazione non viene riconosciuta per carenza del requisito di reddito, spiega l’ente di previdenza nel messaggio n. 15972/2013, l’accertamento dell’invalidità continua a produrre effetti per tutti gli altri benefici. 
Ne deriva di conseguenza che, in caso di una reiezione ab origine dell’istanza per difetto del requisito reddituale, nel caso in cui quest’ultimo dovesse sopraggiungere dopo il riconoscimento sanitario dell’invalidità, si potrà presentare una nuova domanda finalizzata all’erogazione della prestazione economica senza doversi espletare di nuovo l’accertamento sanitario. 
In tal caso alla (nuova) domanda andrà allegato il verbale in corso di validità, già esistente, e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data della nuova istanza. 
Stessa modalità operativa, inoltre, l’Inps stabilisce che possa essere seguita anche nel caso di revoca della prestazione economica per il venir meno dei requisiti reddituale con conseguente sospensione della prestazione stessa.
Unica eccezione (ovvia): il caso in cui la Commissione medica abbia stabilito una revisione dello statu invalidante accertato entro un determinato termine. 
In tal caso, infatti, alla scadenza di questo termine è necessario il nuovo accertamento sanitario; per cui l’eventuale “nuova” domanda per il riconoscimento della prestazione economica potrà o meno comportare anche il nuovo accertamento sanitario a seconda che sia o meno decorso il termine di revisione fissato dalla Commissione medica.

Ratei “per intero” agli eredi
Nello stesso messaggio n. 15972/2013, infine, l’Inps ha precisato che in caso di ratei di prestazioni d’invalidità civile, maturati e non riscossi in caso di decesso dell’assistito nel corso di un mese inclusa l’indennità di accompagnamento, la prestazione economica agli eredi andrà comunque erogata per intero.

Articolo del dr. Andrea Cirioli
Fonte: Avvenire.it

Nessun commento:

Posta un commento