lunedì 23 dicembre 2013

La compagnia di assicurazione è tenuta a rimborsare prima l’Inps del costo per l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima e poi può risarcire quest'ultima, nei limiti dell’eventuale quota differenziale



Prima lo Stato poi la vittima nei risarcimenti degli incidenti stradali. 

La compagnia di assicurazione, infatti, è tenuta a rimborsare prima l’Inps del costo per pagare l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima e poi può risarcire la stessa vittima, nei limiti dell’eventuale quota differenziale, cioè dell’importo che resta del totale risarcimento una volta rimborsato l’Inps. 
Ad esempio se in seguito a un tale incidente stradale, liquidato con un risarcimento complessivo di 150mila euro, una persona viene riconosciuta invalida civile totale con diritto all’indennità di accompagnamento, la compagnia di assicurazione dovrà sborsare prima all’Inps 105.564 euro (dati riferiti all’anno 2013) e poi alla vittima la quota differenziale (150 mila meno 105.564 euro) di euro 44.436 euro). 
A più di due anni di distanza diventa operativa la novità del ‘collegato lavoro’ (legge n. 183/2010) a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 23 settembre 2013 del decreto 19 marzo 2013 che approva le tariffe per determinare l’entità dei risarcimenti. 
La novità è in vigore dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della predetta legge n. 183/2010) e, proprio questo eccessivo ritardo nella messa in opera aveva spinto l’Inps, il 26 ottobre 2011, a fornire istruzioni ai propri uffici per l’interruzione della prescrizioni dei risarcimenti da incidenti stradali, inviando una raccomandata a/r ai responsabili civili e rispettive compagnie di assicurazione (il termine di prescrizione è di due anni dall’incidente).
L’art. 41 del predetto collegato lavoro ha previsto queste nuove norme in tema di «responsabilità di terzi nelle invalidità civili», le quali stabiliscono che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino alla concorrenza del loro ammontare dall’ente erogatore (ossia l’Inps) nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. 
Per la determinazione dell’entità del risarcimento il collegato lavoro dava tempo 60 giorni ai fini dell’emanazione di apposito decreto che fissasse il valore capitale di ciascuna prestazione erogata. Invece ci sono voluti quasi tre anni per portare a termine la composizione delle tariffe, otto in tutto, una per ogni tipo di prestazione d’invalidità e che consentiranno all’Inps di stabilire l’entità del danno e, quindi, del risarcimento da richiedere alla compagnia di assicurazione. 
Le prestazioni per le quali l’Inps deve attivare l’azione di rivalsa sono le seguenti (importi validi per l’anno 2013):
a) l’indennità di accompagnamento che spetta agli invalidi civili totali, il cui importo mensile (12 rate in un anno) è di euro 499,27;
b) la pensione di inabilità, sempre per gli invalidi civili totali (età 18-65 anni), il cui importo mensile (13 rate) è di euro 275,87 e all’età di 65 anni è trasformata in assegno sociale il cui importo è di euro 499,27;
c) l’assegno mensile di assistenza, per gli invalidi civili parziali (età 18-65 anni), il cui importo mensile (13 rate) è di euro 275,87 e all’età di 65 anni è trasformato in assegno sociale il cui importo è di euro 499,27;
d) l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti il cui importo mensile (12 rate) è di euro 846,16;
e) l’indennità speciale per i ciechi parziali il cui importo mensile (12 rate) è di euro 196,78; 
f) la pensione per i ciechi assoluti o parziali il cui importo mensile (13 rate) è di euro 298,33 per chi non è ricoverato, ossia euro 275,87 per chi invece è ricoverato;
g) l’indennità di comunicazione per i sordi il cui importo mensile (12 rate) è di euro 249,04; 
h) la pensione per i sordi (età tra 18 e 65 anni), il cui importo mensile (13 rate) è di euro 275,87 e all’età di 65 anni è trasformata in assegno sociale il cui importo è di euro 499,27;
i) indennità mensile di frequenza il cui importo mensile (12 rate) è di euro 275,87. 
L’importo di rivalsa è determinato dall’Inps con il seguente prodotto (moltiplicazione) di tre fattori:
1) importo mensile della prestazione sia essa una pensione, un assegno o un’indennità;
2) numero di mensilità in cui la prestazione è erogata in un anno (può essere 13 per le pensioni o 12 per l’indennità di accompagnamento);
3) coefficiente fisso di tariffa, previsto nelle apposite otto diverse tavole, in base alla prestazione erogata e che dipendente dal sesso e dall’età del beneficiario.

Può capitare, inoltre, che l’invalidità consenta l’erogazione di più prestazioni, per esempio pensione e indennità di accompagnamento; in questi casi l’importo complessivo della rivalsa è dato dalla somma delle singole rivalse per le singole prestazioni (rivalsa pensione più rivalsa indennità di accompagnamento). 

Analoga azione di rivalsa è già operante da anni ai fini Inail, cioè per le prestazioni erogate ai fini degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: se l’infortunio è causato per colpa di terzo, l’Inail eroga comunque le prestazioni salvo intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile per recuperare l’importo economico della prestazione erogata. L’ipotesi che più avvicina le rivalse dell’Inail e dell’Inps è quella relativa agli infortuni in itinere (cioè agli infortuni capitati nel tragitto casa-lavoro) per la quale la compagnia di assicurazione risarcisce la vittima d’incidente stradale di un importo al netto del danno che ha dovuto rimborsare all’Inail. 
Le stesse regole, appare logico, si applicheranno ora pure all’azione di rivalsa dell’Inps nel caso di incidenti che determinino un’invalidità civile con diritto ad una o più prestazioni economiche. 
In pratica cioè le compagnie di assicurazione dovranno prima liquidare all’Inps il costo delle prestazioni che lo stesso istituto deve erogare a seguito dell’invalidità; poi, se qualcosa avanza dal totale risarcimento, potranno liquidare il resto alla vittima.

Articolo del dr. Daniele Cirioli
Fonte: Avvenire.it

Nessun commento:

Posta un commento