lunedì 5 dicembre 2022

Avviso avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc: il Ministero della Giustizia conferma la facoltà di provvedere tramite notifica in proprio a mezzo PEC (con FACSIMILE)



Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in G.U. la L. n. 206/2021 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;

L'art. 1, co. 32, della predetta legge delega ha modificato l' articolo 543 del codice di procedura civile aggiungendo, dopo il quarto, due nuovi commi;

il nuovo quinto comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile in vigore dal 21 giugno 2022, in particolare, stabilisce che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;

Trattandosi di normativa generale, ovviamente, la stessa va obbligatoriamente applicata anche ai pignoramenti presso terzi ove l'INPS o l'INAIL rappresentino i soggetti debitori.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA concernente gli adempimenti imposti dal nuovo comma 5 dell'articolo 543 del codice di procedura civile, affermava: «Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/Ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti»;

Alcune associazioni forensi quindi manifestavano contrarietà a tale nuova e onerosa incombenza e alla sua interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che dalla risposta ministeriale sembrasse preclusa all'avvocato la possibilità di effettuare la relativa notifica in proprio a mezzo PEC.

A seguito di ciò il Ministero della Giustizia:

1) con nota pos. IV-DOG/035/2022CA del 08/11/2022 ha formalmente dichiarato di non essesi mai espresso in merito al tipo di notifica da effettuare nei confronti del debitore e del terzo pignorato (non escludendo quindi a priori la possibilità di notifica PEC);


venerdì 2 dicembre 2022

Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi: riferimenti normativi e FACSIMILE istanza rettifica verbale in autotutela

La legge prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (articolo 5, decreto-legge 9 febbraio 2012 – decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35).

Requisiti+

Le tipologie delle "voci fiscali" certificabili sono diverse in base alla natura del verbale e delle condizioni sanitarie previste da specifiche leggi.

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI INVALIDITÀ CIVILE

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni psichiche o mentali
    • Affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI HANDICAP

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
    • portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 449/1997)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI DISABILITÀ

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI CECITÀ

  • In caso di giudizio di cieco parziale o cieco assoluto
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non cieco civile
    • Menomazioni sensoriali
      • Ipovedente grave (articolo 4, legge 138/2001 e articolo 50, legge 342)
      • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
      • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI SORDITÀ

  • In caso di giudizio di sordità
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 e dall’ articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non sordità
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

Cosa spetta+

mercoledì 30 novembre 2022

No alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un comune diverso da quello del de cuius (Cassazione ord. 28849/22)



Com'è noto, per legge la
pensione di reversibilità può spettare anche ai figli maggiorenni, purchè inabili al lavoro ed a carico del genitore defunto. 

Vero è che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius. 

la Cassazione infatti ha rilevato che la decisione impugnata era  priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre.

martedì 29 novembre 2022

La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)

Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.

CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)

PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.

venerdì 18 novembre 2022

Nessuna revoca dell'assegno sociale anche se i coniugi separati convivono (Corte d’Appello di Bologna, Sent. 24 marzo 2022 n. 252)


Requisiti per l’assegno sociale - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Né è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di ipotetiche condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. 

In tal senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Bologna con Sentenza del 24 marzo 2022 n. 252.