venerdì 2 dicembre 2022

Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi: riferimenti normativi e FACSIMILE istanza rettifica verbale in autotutela

La legge prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (articolo 5, decreto-legge 9 febbraio 2012 – decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35).

Requisiti+

Le tipologie delle "voci fiscali" certificabili sono diverse in base alla natura del verbale e delle condizioni sanitarie previste da specifiche leggi.

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI INVALIDITÀ CIVILE

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni psichiche o mentali
    • Affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI HANDICAP

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
    • portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 449/1997)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI DISABILITÀ

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI CECITÀ

  • In caso di giudizio di cieco parziale o cieco assoluto
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non cieco civile
    • Menomazioni sensoriali
      • Ipovedente grave (articolo 4, legge 138/2001 e articolo 50, legge 342)
      • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
      • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI SORDITÀ

  • In caso di giudizio di sordità
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 e dall’ articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non sordità
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

Cosa spetta+

mercoledì 30 novembre 2022

No alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un comune diverso da quello del de cuius (Cassazione ord. 28849/22)



Com'è noto, per legge la
pensione di reversibilità può spettare anche ai figli maggiorenni, purchè inabili al lavoro ed a carico del genitore defunto. 

Vero è che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius. 

la Cassazione infatti ha rilevato che la decisione impugnata era  priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre.

martedì 29 novembre 2022

La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)

Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.

CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)

PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.

venerdì 18 novembre 2022

Nessuna revoca dell'assegno sociale anche se i coniugi separati convivono (Corte d’Appello di Bologna, Sent. 24 marzo 2022 n. 252)


Requisiti per l’assegno sociale - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Né è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di ipotetiche condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. 

In tal senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Bologna con Sentenza del 24 marzo 2022 n. 252.
 

giovedì 13 ottobre 2022

Assegno sociale e rinuncia all'assegno di mantenimento (Cassazione, Sentenza n. 29109/2022)

 

La Corte di Cassazione riafferma ancora una volta i corretti presupposti per la concessione dell’assegno sociale. Lo stato di bisogno non necessariamente deve essere «incolpevole».

La rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la perdita, se sussistono gli altri requisiti, dell’assegno sociale. Ciò in quanto la legge non prevede che lo stato di bisogno debba essere incolpevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29109 del 6 Ottobre 2022 ribadendo l’orientamento già espresso lo scorso anno con la sentenza n. 24954/2021.

In tale sede gli ermellini avevano chiarito che ai fini della concessione dell’assegno sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno può intervenire un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria (Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021).
La questione

L’Inps aveva rifiutato l’erogazione dell’assegno sociale ad una pensionata perché...